Cassa integrazione: chiarimenti su compilazione Uniemens

L’INPS, con il messaggio n. 3649 del 5 ottobre 2022, fornisce ulteriori indicazioni sulle modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva, disposte dalla Legge di Bilancio 2022, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà, nonché fornite le relative istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

I codici istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022.

Datori di lavoro con C.S.C. 1.01.06

Per quanto attiene ai codici “M026” e “M032”, si ricorda che, per i datori di lavoro contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06;

Per i datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01, tra i codici di recupero contributivo sono elencati anche i codici “L029” e “L030”, per il recupero della contribuzione ordinaria FIS da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell’ambito di applicazione della CISOA.

Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della contribuzione FIS, a seguito dell’applicazione della disposizione sopra richiamata avrebbero avuto titolo al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA).

Aliquota FIS ridotta pari allo 0,24%

Si precisa che il codice “M033”, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”, può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro con i seguenti C.S.C., qualora abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti:

– CSC 7.01.XX – 7.02.XX – CSC 7.03.01 (imprese commerciali);

– CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica);

– CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici).

I predetti datori di lavoro, qualora non occupino nel semestre di riferimento mediamente più di 50 dipendenti, verseranno la contribuzione di finanziamento del FIS per il periodo pregresso (gennaio 2022/giugno 2022) con le riduzioni previste per la relativa forza aziendale.