Reddito e Pensione di cittadinanza: il punto sulle decorrenze

La circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, pubblicata dall’INPS, si occupa delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa. L’obiettivo è quello di chiarire il richiamo alle “norme comuni” e si individuano i criteri applicativi relativi alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Decorrenza della pensione anticipata

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

A fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.

Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

In tali casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.

Decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità

Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità,, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

La decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità.

La verifica va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa.

Decorrenza della pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nelle ipotesi di regolarizzazione di contributi, determinanti per il diritto a pensione, effettuata successivamente alla presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva. Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.