Ferie dei lavoratori, quali sono i poteri decisionali dell’azienda?

La Corte di Cassazione  con ordinanza 29447 del 19 agosto 2022   interviene sull’annosa questione dei limiti che l’azienda incontra nel determinare le ferie dei lavoratori, già oggetto di numerose pronunce nel corso degli ultimi anni.

Il caso prende le mosse da un ricorso presentato da un’azienda avverso le precedenti sentenze che la avevano vista soccombere per avere operato, con decisione unilaterale, una sottrazione di giornate di ferie dei lavoratori, utilizzate al posto della cassa integrazione.

Gli operai, addirittura, erano venuti a conoscenza soltanto dalla busta paga del collocamento forzoso in ferie proprio perché alcune ore di cassa integrazione straordinaria erano state indicate come riposi fruiti.

La Corte respinge il ricorso sulla base di varie argomentazioni.

Innanzitutto, la decisione unilaterale delle ferie da parte dell’azienda è un’usanza purtroppo molto diffusa ma comporta il venire meno della ratio della normativa costituzionale e legislativa delle ferie, che risiede nel ristoro psicofisico del lavoratore, per il cui conseguimento è ovviamente necessaria una certa programmazione.

Inoltre, prosegue la Corte di Cassazione, poiché le ferie sono un diritto del lavoratore con vincoli e finalità non derogabili quali, ad esempio, la programmabilità, il recupero psicofisico e la conoscenza dei periodi di fruizione, il relativo potere riconosciuto all’azienda di determinarne il periodo va quindi esercitato tenendo conto degli interessi del lavoratore in modo tale che, di fatto e non solo formalmente, sia possibile fruire del riposo annuale.

Il potere di determinare le ferie deve risultare certamente utile alle esigenze dell’impresa ma non può diventare vessatorio per il lavoratore; l’azienda deve comunicare quindi per tempo i periodi stabiliti, e il personale che non gode delle ferie durante il turno aziendale ha diritto all’indennità sostitutiva.

Ne deriva che, se le decisioni prese dalla società non permettono al personale di programmare le vacanze, mancando così l’effettivo ristoro delle energie psico-fisiche, viene ripristinato il monte ore decurtato in modo illegittimo.

E’ altresì insufficiente nella fattispecie, conclude la Corte, la comunicazione effettuata alla RSU, non idonea a sostituire la comunicazione diretta ai singoli lavoratori sulla necessità di fruire delle ferie maturate prima di godere della cassa integrazione straordinaria.

Il collocamento forzoso in ferie nella misura di due, quattro o otto ore giornaliere è infatti senz’altro contrastante con la finalità propria dell’istituto.