Dichiarazione integrativa 770 per Quadro SO incompleto

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 517 del 18 ottobre 2022 in tema di Modello 770, operazioni Quadro SO e ravvedimento operoso.

L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dispone che sempreché non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonché gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi rilasciano alle parti la relativa certificazione.

Gli stessi soggetti comunicano all’amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente; nei confronti delle società emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l’identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

Con decreto del Ministro delle Finanze 02 marzo 1999 – che ha approvato il modello 770 e le relative istruzioni – è stata disposta l’indicazione delle perazioni nel quadro SO “Comunicazione delle operazioni ai sensi dell’art. 6, comma 2 e art. 10 comma 1 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461”; con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 maggio 2010, le istruzioni al quadro SO sono state integrate con le causali per indicare le operazioni che possono generare redditi da attività patrimoniali oggetto di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, nonché le operazioni aventi ad oggetto attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti.

Al riguardo, con la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 è stato chiarito che, l’obbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate nell’ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo.

In questi ultimi casi, infatti, le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari. Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito poste in essere nell’ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per l’applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché è inibito dalle norme di riferimento l’esercizio delle opzioni.

L’adempimento violato consiste nella comunicazione all’amministrazione finanziaria dei “dati relativi alle singole operazioni”, a nulla rilevando il mezzo utilizzato – quadro SO del modello 770 – ovvero la circostanza che le operazioni non comunicate si riferiscano ad un solo soggetto o a più soggetti.

Ne consegue che, è possibile regolarizzare l’omessa comunicazione dei dati disposta dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello 770/2021 (indicando nel quadro SO le operazioni omesse). Inoltre è possibile definire le sanzioni applicabili alla omessa comunicazione di ogni singola operazione (pari a 516,46 euro per ogni singola violazione commessa) avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte dall’istituto del ravvedimento operoso.

Non è consentito avvalersi del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, in sede di ravvedimento operoso, essendo il ricorso a detto istituto consentito ai soli uffici dell’amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione.