Buono Fiere: dal 10 novembre al via le richieste di rimborso

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto direttoriale 18 ottobre 2022, ha individuato i termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del “buono fiere”, previsto dell’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto aiuti) e assegnato secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022.

In particolare il decreto prevede che, ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere, possono presentare al Ministero un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione dello stesso sito istituzionale.

Termini di presentazione delle istanze

Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Le istanze di rimborso del buono fiere, presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

Modalità di presentazione delle istanze

Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti previsti dal decreto aiuti, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza di rimborso.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti previsti, il soggetto richiedente dichiara:

a) l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare;

b) in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto a), i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti;

c) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;

d) i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;

e) l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;

f) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare:

a) copia del buono fiere rilasciato dal Ministero, per il rimborso delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

b) copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;

c) documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sopracitate fatture;

d) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese;

e) ove previsto, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.

Intensità di aiuti de minimis

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del pertinente regolamento de minimis. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni, tenuto conto di altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:

a) di euro 100.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) di euro 25.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo;

c) di euro 30.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell’acquacoltura.