CCNL acconciatura e estetica: siglato l’accordo di rinnovo

Con l’ipotesi di accordo 10 ottobre 2022 CNA-Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Casartigiani, Claai-Federnas-Unamen con Filcams-Cgil, Fsascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere.

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 10 ottobre 2022, spetta un importo forfettario una tantum nella misura di € 246,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (il periodo interessato non è espressamente indicato dalle Parti stipulanti).

L’una tantum viene erogata in 3 rate:

– € 100,00 con la retribuzione di novembre 2022;

– € 100,00 con la retribuzione di dicembre 2022;

– € 46,00 con la retribuzione di marzo 2023.

Agli apprendisti in forza al 10 ottobre 2022 l’una tantum viene corrisposta nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.

L’una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza.

Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di ottobre 2022.

L’importo dell’una tantum sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.

Minimi tabellari

L’accordo stabilisce un aumento sul 3° livello pari a € 100,00 da riparametrare sugli altri livelli, così suddiviso:

– € 70,00 con la retribuzione di ottobre 2022;

– € 30,00 con la retribuzione di febbraio 2023.

Bilateralità

Le parti recepiscono integralmente l’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e Claai con Cgil, Cisl e Uil, con decorrenza 1° ottobre 2022.

Maternità

Il congedo parentale potrà essere fruito su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. E’ richiesto un preavviso di 2 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Tali congedi sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e mensilità supplementari.

Congedi per violenza di genere

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione contro la violenza di genere ha diritto ad un congedo retribuito massimo di 90 giorni lavorativi, su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni, con un preavviso non inferiore a 7 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del congedo.

L’accordo stabilisce ulteriori 90 giorni di aspettativa non retribuita.

La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in tempo parziale e viceversa e può presentare richiesta di trasferimento.

Aspettative

L’accordo estende l’aspettativa per tossicodipendenza anche ai lavoratori di cui sia accertato lo stato di alccol-dipendenza o di dipendenza dal gioco d’azzardo (ludopatia) e che seguano programmi terapeutici e riabilitativi.

Contratto a termine

All’istituto del contratto a termine sono state apportate le seguenti modifiche.

Limiti percentuali

Nelle imprese fino a 5 dipendenti (a tempo indeterminato e/o apprendisti) è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.

Nelle imprese da 6 a 10 dipendenti (a tempo indeterminato e/o apprendisti) è consentita l’assunzione di 1 lavoratore a termine ogni 2 o frazione, con arrotondamento all’unità superiore.

Nelle imprese con più di 10 dipendenti (a tempo indeterminato e/o apprendisti) è consentita l’assunzione di 1 lavoratore a termine nella percentuale del 20% dei lavoratori con arrotondamento all’unità superiore.

Dai suddetti limiti sono esclusi i lavoratori assunti a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

I predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, per lo svolgimento di attività stagionali, con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Durata

Possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi) solo in presenza di una delle causali previste dalla legge e dall’ulteriore causale prevista dall’accordo: esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

Decorrenza

L’accordo, le cui modifiche decorrono dalla data di sottoscrizione, scadrà il 31 dicembre 2022.