Processo tributario sospeso di fronte alla querela di falso

La Corte di Cassazione con ordinanza 25165 del 23 agosto 222 ha statuito che quando viene presentata querela di falso, il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie deve essere sospeso fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure “incidenter tantum”.

La vicenda ha ad oggetto una controversia instaurata contro alcuni avvisi di accertamento da un contribuente, il quale, nelle more del giudizio, aveva comunicato e documentato di avere proposto querela di falso in ordine alle sottoscrizioni delle relate di notifica.

La CRT non aveva sospeso il giudizio, provvedendo comunque a decidere la causa sulla base di documentazione non direttamente attinente la pretesa falsità delle sottoscrizioni. 

L’Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Suprema corte contestando la nullità della sentenza di appello, in conseguenza della violazione e falsa applicazione degli articoli 2700 del Codice civile e art. 295 del Codice di procedura civile, per non avere, la CTR, sospeso il giudizio a seguito della proposizione di querela di falso.

In considerazione della presentazione della querela, infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere il giudizio fino alla definizione, con giudicato, del processo intentato mediante la medesima querela di falso. 

Doglianza, questa, ritenuta fondata dal Collegio di legittimità, con conseguente cassazione, con rinvio, della decisione impugnata.