Anticipo finanziario TFR e TFS: procedure di funzionamento

L’INPS, con la circolare n. 119 del 25 ottobre 2022, si occupa dell’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio, comunque denominate, nel limite massimo di 45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, nei confronti degli Enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR).

In particolare, l’Istituto fornisce le ulteriori istruzioni relative al funzionamento e all’attivazione della richiesta di garanzia, nonché alle modalità di comunicazione con le banche.

Funzionamento del Fondo di garanzia

I finanziamenti concessi sono assistiti da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca:

1) versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo

dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme

dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno

civile;

2) comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio

indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle

informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare

l’efficacia della singola garanzia.

Esaminate le risultanze istruttorie l’INPS, con provvedimento motivato, comunica alla banca

interessata l’inefficacia della garanzia entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Procedimento di attivazione della garanzia

Presupposti per l’attivazione della garanzia sono il decorso del termine normativamente stabilito per il pagamento della singola rata di TFS o TFR, nonché l’accertamento del mancato rimborso totale o parziale del finanziamento da parte dell’Ente erogatore.

L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”, denominato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFRr”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, firmata dal legale rappresentante della banca ovvero dal soggetto appositamente munito dei poteri e trasmessa al seguente indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, allegando la copia del contratto firmato dalle parti, completo della relativa certificazione e della presa d’atto dell’Ente erogatore.

Operatività della garanzia dello Stato

Trascorsi 60 giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, e all’Istituto, nella sua qualità di gestore del Fondo.

In caso di inadempimento parziale del Fondo, l’importo dovuto a titolo di garanzia dello Stato è ridotto dei pagamenti già effettuati dal Fondo, quantificati dall’Istituto ai sensi della normativa vigente.