Congedo di paternità e congedo parentale: come applicare le novità della riforma

La  circolare 122 del 27 ottobre 2022 è un vademecum corposo e articolato, ricco di esempi e tabelle riassuntive delle modifiche alle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome.

L’Istituto ricorda preliminarmente che:

  • l’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato in più punti il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 riformando la disciplina in materia di congedo di maternità e di paternità (articoli 2, 18, 27-bis, 28, 29, 30 e 31-bis), di congedo parentale e di riposi, permessi e congedi (articoli 32, 34, 36, 38, 42 e 46), di congedi per la malattia del figlio (articolo 52), di lavoro notturno (articolo 53), di divieto di licenziamento (articolo 54) e di diritto al rientro e conservazione del posto (articolo 56) nonché le disposizioni sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste (articoli 68 e 70) e sul diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi (articolo 69);
  • l’articolo 3 del suddetto Dlgs ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l’articolo 4 ha modificato la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (’articolo 8, commi 4 e 7-bis) e in materia di lavoro agile (articolo 18, commi 3-bis e 3-ter).
  • gli articoli 5 e 6 hanno novellato rispettivamente, l’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro, e l’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per eventi e cause particolari.

Di seguito una sintesi delle istruzioni fornite a datori di lavoro e lavoratori. L’INPS ha annunciato la pubblicazione di altri messaggi contenenti le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive.

Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti

Viene riconosciuto stabilmente il diritto dei padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, di fruire di 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorioa partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto.

Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.

I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.

Rientrano nella categoria dei beneficiari, con le specificità della relativa disciplina, anche i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli a tempo determinato.

Il congedo di paternità obbligatorio spetta anche ai genitori adottivi o affidatari. In particolare:

  • per l’adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i 5 mesi successivi);
  • per l’adozione internazionale, i periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, durante la permanenza (certificata) all’estero del lavoratore padre, richiesta per l’incontro con il minore;
  • per l’affidamento o il collocamento temporaneo del minore, l’astensione deve avvenire entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento.

Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile anche nel caso di morte perinatale di minore, anche se adottato o affidato.

NOTA BENE: La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non a ore.

Il congedo di paternità obbligatorio:

  • è compatibile con il congedo di paternità alternativo (articolo 28 del T.U.) riconosciuto in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre, purchè la sua fruizione non avvenga nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo;
  • può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.

Il periodo di congedo di paternità obbligatorio è indennizzato al 100% della retribuzione media globale giornaliera, salvo le particolarità previste per alcune tipologie di lavoro (lavoratori domestici, lavoratori part-time, lavoratori intermittenti, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, lavoratori agricoli a tempo determinato).

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l’Istituto, salvo l’ipotesi di erogazione diretta dell’INPS. Nel primo caso, la comunicazione dei giorni in cui si intende fruire del congedo di paternità obbligatorio deve essere fatta dal lavoratore al proprio datore di lavoro in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze e con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore.

ATTENZIONE: In caso di erogazione diretta dell’INPS, va invece presentata domanda telematica all’Istituto non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.

Se la fruizione del congedo è nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.

Congedo parentale per i dipendenti del settore privato

La riforma eleva da 6 mesi a 9 mesi totali il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti e dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni l’arco temporale in cui è possibile fruire dello stesso.

Gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

A ogni genitore è riconosciuto, inoltre, il diritto a 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore.

Infine, ai genitori è riconosciuto il diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi.

L’indennità è calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera pari a quella del congedo di maternità, comprensiva, quindi, del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.

Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori (articolo 32 del T.U.).

Al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale (in luogo dei 10 mesi precedenti), di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione, i restanti 2 mesi non indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001.

Sussiste lo status di “genitore solo” in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore nonché in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c.

Congedo parentale per iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi

Anche per i lavoratori e le lavoratrici iscritti/iscritte alla Gestione separata è stato allungato il periodo di fruizione del congedo parentale, da 3 anni fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo.

A ciascun genitore è, inoltre, riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.

Il congedo parentale fruito entro I 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore è indennizzato solo se risulta effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.

NOVITA’: Viene riconosciuto, dal 13 agosto 2022, il diritto al congedo parentale anche per i padri lavoratori autonomi. A ciascuno dei genitori spetta il diritto a 3 mesi di congedo parentale da fruire entro l’anno di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore. Per la madre, la fruizione del congedo parentale decorre dalla fine del periodo indennizzabile di maternità mentre per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. L’indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

La fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.

Per la domanda di congedo parentale che può essere fruito, occorre presentare domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.

Maternità anticipata per le lavoratrici autonome

Un’altra importante novità della riforma è rappresentata dall‘indennizzabilità, dal 13 agosto 2022, anche dei periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, purché sussista la regolarità contributiva del periodo stesso.

La lavoratrice autonoma è tenuta a inviare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile.

ATTENZIONE: Se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL ricade, parzialmente o totalmente, nel periodo indennizzabile di maternità (2mesi prima e 3 mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria (comma 1 dell’articolo 68 del T.U.)

Durante i “periodi antecedenti di maternità” non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.

L’indennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome.