Crediti di lavoro: la prescrizione decorre dalla fine del rapporto

La Corte di Cassazione con sentenza 26246 del 6 settembre 2022 ha chiarito che tutti i diritti e crediti del lavoratore che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge Fornero, il termine di prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro, ossia a norma del combinato disposto degli articoli 2948, n. 4 e 2935 del Codice civile.

Questo perché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012   e  del Jobs act, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.

Si trattava di stabilire se la prescrizione dovesse farsi decorrere dal momento della maturazione del diritto e, dunque, anche in costanza di rapporto di lavoro, oppure dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ed è a questa seconda soluzione che gli Ermellini hanno aderito, dopo aver escluso, in considerazione della mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di un loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per come delineato dal nuovo quadro normativo, sia assistito da un regime di adeguata stabilità.

Da ciò consegue la decorrenza originaria del termine prescrizionale a norma del combinato disposto di cui agli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., vale a dire dalla fine del rapporto di lavoro, per tutti quei diritti che non risultino prescritti al momento dell’entrata in vigore della Legge Fornero.