Esonero 1,2% per i lavoratori dipendenti: recupero su tredicesima mensilità

Con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022, l’INPS chiarisce che l’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

Applicazione sgravio da ottobre

I datori di lavoro che nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, possono esporre il valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, indicando, nell’elemento “CodiceCausale” il codice “L097”.

La valorizzazione dell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.

Applicazione sgravio mesi precedenti

I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, possono fruire direttamente dell’esonero del 2%, validando il codice causale in uso “L095”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.

Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento “AnnoMeseRif” relativo può essere ricorsivo.

Ricalcolo note di rettifica

I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero esponendo sul codice “L024”il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.

Il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.

Lavoratori pubblici cessati

Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”.