Comunicazione di irregolarità: impugnazione facoltativa, nessuna decadenza

La Corte di Cassazione con ordinanza 26523 del 8 settembre 2022 ha chiarito che l’impugnazione della comunicazione di irregolarità costituisce una facoltà per il contribuente, non un onere, e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza,

Accolto, dalla Cassazione, il ricorso promosso da una contribuente che si era vista rigettare le proprie ragioni dai giudici di primo e secondo grado, sull’assunto della loro inammissibilità.

La ricorrente aveva ricevuto la notifica di una cartella di pagamento relativa ad un periodo d’imposta rispetto al quale aveva denunciato un reddito da partecipazione, in quanto socia di una Sas, senza tuttavia versare l’imposta, per mancanza della necessaria liquidità a causa, a suo dire, del gravissimo ritardo con cui i clienti della società avevano pagato i relativi corrispettivi.

Precedentemente, la stessa era stata raggiunta dalla notifica di una comunicazione di irregolarità, contro la quale aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, cui però l’Agenzia non aveva dato seguito.

Da qui il ricorso contro la cartella di pagamento, ritenuto tuttavia inammissibile dalla CTP, prima, e dalla CTR, poi, posto che, secondo i giudici di merito, lo stesso avrebbe dovuto proporsi avverso la precedente comunicazione di irregolarità.

La contribuente si era dunque rivolta alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione degli artt. 19, comma 3, e 21, d.lgs 546/1992 : la CTR aveva errato nel considerare la comunicazione di irregolarità come atto finale e formale, rispetto al quale il contribuente avrebbe l’onere di impugnazione nei termini di cui al menzionato art. 19.

Gli Ermellini, in primo luogo, hanno ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, il contribuente può proporre ricorso avverso atti, anche non specificamente indicati nel novero pur tassativo di cui all’art. 19 citato.

Affermando, ciò tuttavia, non è stata affatto tratta la conseguenza della necessarietà di tale impugnazione, come invece concluso dalle Commissioni tributarie.

In definitiva, il principio da cui desumere l’impugnabilità di un atto è ricavabile dall’assioma che un atto che abbia contenuto impositivo, anche se non è assimilabile ad alcuna delle categorie previste dall’art. 19, non può essere privato di tutela giurisdizionale. 

All’affermazione della facoltà di proporre immediata impugnazione dell’atto non espressamente indicato dall’articolo appena menzionato non è, tuttavia, affiancata la cristallizzazione della pretesa tributaria, ove l’impugnazione non sia effettuata e la pretesa venga successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’articolo menzionato.

L’impugnazione è, appunto, una facoltà della parte, e non un onere, e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza, che sarebbe invece operante solo se normativamente prevista per il caso in cui essa non venga esercitata.

Principio, questo, che i giudici di Piazza Cavour ritengono affermato anche con specifico riferimento alla comunicazione di irregolarità.