Lavoratori precoci: ultimi giorni per la pensione anticipata

Lo scenario pensionistico è sempre ricco di appuntamenti e scadenze.

Ad oggi, ai lavoratori che hanno maturato 12 mesi di contribuzione effettiva prima del compimento dei 19 anni di età, è riconosciuta, a domanda, la possibilità di accedere alla pensione anticipata.

Tale canale di flessibilità si attiva solo in presenza di determinate condizioni indicate dalla legge e a condizione che si perfezionino 41 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2026.

NOTA BENE: Il 30 novembre prossimo è l’ultima data utile per presentare la domanda, tardiva, di riconoscimento del beneficio della riduzione del requisito contributivo a 41 anni, propedeutica alla trasmissione della domanda di pensione anticipata vera e propria e a patto che ci sia la necessaria copertura finanziaria.

Il beneficio è riconosciuto dall’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Vediamo di cosa si tratta e cosa fare per accedere alla pensione anticipata.

Pensione dei lavoratori precoci: certificazione del requisito

I lavoratori precoci, ai fini del riconoscimento da parte dell’INPS delle condizioni per l’accesso al beneficio della pensione anticipata, devono presentare domanda di certificazione, di norma, entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei requisiti richiesti.

La domanda va presentata online all’INPS, o tramite Contact Center o rivolgendosi a intermediari e patronati. L’Istituto comunica all’interessato l’esito entro il 30 giugno.

L’INPS inoltre può dare seguito positivo alle domande tardive, pervenute successivamente al 1° marzo ma non oltre il 30 novembre, che sono però sono prese in considerazione solo se residuano le risorse finanziarie. In tal caso l’esito dell’istruttoria è comunicato entro il 31 dicembre.

Pensione dei lavoratori precoci: domanda e erogazione

Solo dopo aver ottenuto la certificazione dei requisiti per accedere ai benefici pensionistici, il lavoratore precoce può trasmettere la domanda di pensione anticipata.

ATTENZIONE: La domanda di pensione va presentata all’INPS con modalità telematica e il trattamento pensionistico è corrisposto decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti ovvero dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra di 3 mesi nei casi di cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012).

La pensione anticipata non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Pensione dei lavoratori precoci: requisiti

Oltre alla cessazione dell’attività lavorativa, l’erogazione del trattamento pensionistico è subordinata alla sussistenza di tutti i requisiti e delle condizioni previste dalla legge.

Più nel dettaglio, per accedere al beneficio pensionistico i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, devono:

a) poter far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età;

b) avere maturato, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (31 dicembre 2022, per l’anno in corso), 41 anni di contribuzione perfezionati, su domanda dell’interessato, anche in cumulo con altri periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c) trovarsi in condizioni di disoccupazione, o di disabilità grave, o prestare assistenza familiare o essere addetto ad attività usuranti o a mansioni gravose (cfr. tabella che segue).

Condizioni per la pensione anticipata

CondizioneSpecifiche
Stato di disoccupazioneEssere disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604). Inoltre devono aver integralmente beneficiato dell’indennità di disoccupazione e aver concluso da almeno 3 mesi la percezione
Invalidità graveEssere disabili con invalidità superiore o uguale al 74%, accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile
Assistenza a familiariAssistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Svolgimento di attività usuranti    Aver svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo).
Svolgimento di attività gravose        Aver svolto attività lavorativa gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni di attività lavorativa e rientrare in una delle categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.