New Green Deal: come trasmettere le domande dal 17 novembre

Dal 17 novembre 2022 apre lo sportello per le domande di accesso al Green New Deal. Le agevolazioni sono costituite da un contributo a fondo perduto e da un finanziamento agevolato, pari al 60% delle spese e dei costi ammissibili, concesso in parallelo a un finanziamento bancario erogato da una banca convenzionata, di misura minima pari al 20% dell’importo progettuale ammissibile. L’invio della domanda può avvenire solo se viene allegata l’attestazione, resa dalla banca finanziatrice, di disponibilità a finanziare il programma agevolabile. Le richieste accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, pari complessivamente a 750 milioni di euro.

Conto alla rovescia per l’apertura dello sportello per le domande di accesso al New Green Deal.

Dopo l’attivazione lo scorso 4 novembre 2022 della procedura di precompilazione, a partire dal 17 novembre 2022 le imprese possono procedere con l’invio delle proposte.

Le domande devono essere compilate e presentate selezionando una delle due procedure disponibili sul sito fondocrescitasostenibile.mcc.it a seconda se si acceda alle agevolazioni a valere sulla procedura a sportello oppure negoziale.

Nel caso di procedura a sportello i programmi devono essere ricompresi tra 3 e 10 milioni di euro, con un massimo di 3 imprese partecipanti, mentre nel caso di procedura negoziale la domanda può essere presentata per programmi di importo superiore a 10 milioni e al massimo di 40 milioni di euro, con un massimo di 5 imprese partecipanti

L’invio è consentito dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

Per procedere accedere è necessario che tutti i documenti prodotti automaticamente dal sistema siano stati scaricati, visionati, firmati digitalmente (se previsto) e ricaricati nel portale.

Successivamente alla trasmissione, la domanda non potrà più essere modificata.

Si ricorda che le agevolazioni sono costituite da un contributo a fondo perduto e da un finanziamento agevolato, pari al 60% delle spese e dei costi ammissibili, concesso in parallelo a un finanziamento bancario erogato da una banca convenzionata, di misura minima pari al 20% dell’importo progettuale ammissibile.

L’invio della domanda può avvenire solo se viene allegata l’attestazione, resa dalla banca finanziatrice, di disponibilità a finanziare il programma agevolabile.

Quali sono le fasi dell’attività istruttoria

Le domande presentate saranno istruite nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, pari complessivamente a 750 milioni di euro, di cui:

– 600 milioni di euro (300 milioni per la procedura a sportello e 300 milioni per la procedura negoziale) per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato;

– 150 milioni di euro per contributi a fondo perduto (75 milioni per la procedura a sportello e 75 milioni per la procedura negoziale).

L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

– verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

– valutazione istruttoria della domanda, anche attraverso visite in loco presso le strutture dei soggetti proponenti.

Quando dev’essere avviato il progetto

Il progetto deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Per data di avvio del programma si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Nel caso dei programmi integrati, le attività di industrializzazione devono essere avviate successivamente a quelle di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sulla base di un piano di sviluppo che abbia coerenza temporale e industriale. In ogni caso, l’attività di industrializzazione deve essere avviata entro 6 mesi dal completamento della ricerca e sviluppo.

Qualora il progetto di industrializzazione sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato, la data di avvio deve essere in ogni caso successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazioni.

I progetti devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e non superiore a 12 mesi per quelle di industrializzazione (su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi).

Come saranno erogate le agevolazioni

Le agevolazioni saranno erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy, dai soggetti beneficiari ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, in non più di 3 soluzioni per ciascun progetto, più l’ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento dello stesso.

Chi deve inviare la relazione intermedia

A metà del periodo di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata e al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile sul sito fondocrescitasostenibile.mcc.it.

Cosa deve rilevare la contabilità di progetto

Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, con distinzione delle attività di ricerca e sviluppo da quelle di industrializzazione.

Inoltre, nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per sviluppo sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per ricerca industriale (RI), mentre nell’ambito delle attività di industrializzazione, devono rilevarsi separatamente i costi relativi agli investimenti materiali e immateriali, e quelli relativi alle consulenze.