ANF per i percettori assegno di integrazione salariale

L’INPS, nel messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022, ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’Assegno di integrazione salariare (AIS), erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’Assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi.

Dal 1° marzo 2022, la predetta tutela ANF è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

Ai fini del conguaglio degli ANF decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro, per gli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle integrazioni salariali erogate dai Fondi compileranno l’elemento “InfoAggcausaliContrib” indicando:

-nell’elemento “CodiceCausale” il codice “L023”;

-nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausal” il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

-nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento;

-nell’elemento”<ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Assegno di integrazione salariale a pagamento diretto

In caso di Assegno di integrazione salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà , per i periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, le richieste di pagamento diretto possono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig (UNI41).