Fondo vittime dell’amianto, prestazioni

È  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre, n. 269, il decreto del 30 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del fondo vittime amianto, per gli anni 2021 e 2022.

Le prestazioni in questione sono rivolte agli eredi dei lavoratori che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, a condizione che gli stessi risultino destinatari, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Le risorse stanziate ammontano rispettivamente a 10 milioni, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Domande

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda all’INAIL entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto.

La domanda dovrà contenere la copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale che indica il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale e la relativa quantificazione.

Pagamento della prestazione

Al termine della predetta procedura, l’Inail trasmette al Ministero del Lavoro i dati sulle istanze trasmesse (accolte o respinte), la misura percentuale, l’ammontare dell’onere finanziario a carico del fondo e la richiesta del trasferimento delle relative risorse.

Successivamente, l’Istituto comunicherà l’esito della domanda agli eredi e alle imprese tenute al risarcimento.

NOTA BENE: L’INAIL provvede all’erogazione della prestazione solo successivamente al trasferimento delle risorse finanziarie da parte del Ministero del Lavoro.