Fatture elettroniche, dalle Entrate regole tecniche per emissione e ricezione

Con il provvedimento agenziale n. 433608 del 24 novembre sono state definite le regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, tramite Sistema di interscambio e quelle per l’invio telematico dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Con il nuovo documento di prassi, poi:

  • si considerano superate le misure per l’emissione e la ricezione delle e-fatture fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che ora è completamente sostituito in quanto sono state accolte le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124 del 2019;
  • si recepiscono le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

NOTA BENE: Inoltre, vengono previsti, per i contribuenti, nuovi servizi utili a evitare frodi ai loro danni, limitando il fenomeno delle false fatturazioni, e ad automatizzare, attraverso sistemi di cooperazione applicativa, i processi di controllo, compilazione e scambio dei dati relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi nonché dell’elenco B per il calcolo del bollo dovuto.

In particolare, il provvedimento specifica:

  1. la definizione, il contenuto e la predisposizione della fattura elettronica;
  2. in che modo la fattura elettronica è trasmessa allo Sdi (le modalità sono dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento);
  3. che lo SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso;
  4. che la fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente;
  5. che Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario;
  6. la data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI:
  7. le modalità di conservazione delle fatture elettroniche.

Fatturazione elettronica, recepite le indicazioni del Garante privacy

Nelle motivazioni del nuovo documento di prassi si ricorda che ai sensi dell’art. 1 comma 5-bis del DLgs. 127/2015 (introdotto dall’art. 14 del DL 124/2019), i file XML delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Il citato articolo 14 del Dl n. 124/2019 aveva richiesto che fosse sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al fine dell’adozione dimisure in conformità con le disposizioni vigenti in tema di privacy.

Con il successivo parere n. 454/2021, quindi, il Garante si era espresso sull’argomento, condizionando la propria approvazione ad alcuni vincoli.

Al fine di recepire quanto specificato dal Garante privacyilDirettore delle Entrate ha approvato il presente provvedimento in cui viene stabilito che:

  • l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file Xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria.Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
  • con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella “banca dati fattura integrati”, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali, anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
  • con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file Xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

NOTA BENE: L’Agenzia, tenendo conto delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria e della necessità di ampliare la gamma dei servizi sulla fatturazione elettronica, ha realizzato nuovi servizi di colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi messi a disposizione per il pagamento dell’imposta di bollo.