Fondo acquistato affittato al socio: Revoca benefici per la società agricola

La Corte di Cassazione con ordinanza 28369 del 29 settembre ha chiarito che le agevolazioni ottenute dalla società agricola sono revocate  se i terreni acquistati sono affittati, entro 5 anni, a uno dei soci della compagine. L’esclusione della decadenza dai benefici si ha solo in caso di affitto a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo. 
Accolto, dalla Suprema corte, il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui i giudici di merito si erano pronunciati in ordine ad un avviso di liquidazione di imposta di registro ed ipotecaria conseguente a revoca delle agevolazioni concesse a una società contribuente, quale imprenditore agricolo professionale.

La società, prima del decorso di dieci anni dall’acquisto di terreni agricoli in forma agevolata, aveva affittato a uno dei soci parte dei terreni medesimi con il sovrastante edificio.

Nell’aderire alle ragioni della contribuente, la CTR aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per la revoca della concessa agevolazione.

Di diverso avviso l’Amministrazione finanziaria, oppostasi alle conclusioni della Commissione tributaria regionale davanti al Collegio di legittimità, dove aveva fatto valere la violazione dell’art. 1, nota 1 della Tariffa, parte prima, allegata al  dpr 131/1986.

La Corte di cassazione, come sopra anticipato, ha accolto l’impugnazione di parte ricorrente, ritenendo che il giudice di secondo grado non avesse fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di agevolazioni alla piccola proprietà contadina.

L’’affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto – hanno ricordato gli Ermellini – anche se di durata limitata e strumentale ad una coltivazione intercalare, comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo il caso in cui lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo che, in base all’art. 11 del  d.lgs 228/2001 esercitino, a loro volta, l’attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.

L’esclusione della decadenza dai benefici, peraltro, opera anche nelle ipotesi in cui l’affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia di persone che di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile al richiamato art. 2135 c.c. e che abbia una compagine composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l’originario beneficiario dell’agevolazione.

Nel caso esaminato, si era trattato di affitto di fondo rustico ad uno dei soci della società beneficiaria, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale, rispetto al quale la CTR aveva ritenuto che fosse applicabile la norma che consente la permanenza in deroga dell’agevolazione, stante la permanente destinazione agricola dei terreni e la loro stessa conduzione, sia pur ad opera del socio imprenditore agricolo.

La richiamata normativa di riferimento, tuttavia, consente il mantenimento dell’agevolazione nell’ottica di favorire il passaggio generazionale dell’impresa agricola, ovvero tramite operazioni di mera riorganizzazione patrimoniale all’interno della famiglia coltivatrice.

Va invece escluso che tali presupposti ricorrano in ipotesi come quella di specie, trattandosi di soggetti – società beneficiaria e socio affittuario – non appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Da qui la riaffermazione del principio di diritto secondo cui le norme che prevedono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi o situazioni non riconducibili al relativo significato letterale.