Cartella non opposta? Preavviso di fermo impugnabile solo per vizi propri

La Corte di Cassazione con ordinanza 28589  del 30 settembre 2022 ha chiarito che chi, ricevuta regolare notifica di un’ordinanza-ingiunzione o di una cartella di pagamento, non l’impugna, non potrà più far valere i vizi propri dei suddetti atti impositivi né nel giudizio di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo né nell’eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione.

Il preavviso di fermo amministrativo, in tale contesto, rimane autonomamente impugnabile ma solo per vizi del preavviso stesso e non già per censure proprie dei menzionati atti presupposti.

La Corte di cassazione ha definitivamente respinto le ragioni avanzate da un soggetto contro il preavviso di fermo amministrativo notificatogli a seguito dell’omesso pagamento di tre sanzioni amministrative, irrogate per altrettante violazioni al codice della strada.

Dopo che il giudice di pace aveva respinto la sua opposizione, l’uomo si era rivolto al Tribunale ma, anche in questa sede, le relative censure sono state giudicate infondate.

Il giudice di secondo grado, in particolare, aveva ritenuto che il deducente fosse decaduto dalla facoltà di impugnare sia il preavviso di fermo amministrativo, sia l’ingiunzione di pagamento.

Atteso, infatti, che l’ingiunzione di pagamento gli era stata ritualmente notificata, qualsiasi vizio inerente all’omessa notifica dei verbale di contestazione si sarebbe dovuto far valere proponendo tempestiva opposizione alla suddetta ingiunzione di pagamento, il che non era avvenuto.

Il destinatario del fermo aveva quindi avanzato ricorso in sede di legittimità, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nullo il fermo amministrativo in parola, a causa della mancata notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada. 

Motivo, questo, giudicato infondato dagli Ermellini: poiché era stato lo stesso ricorrente ad ammettere di avere ritualmente ricevuto la notifica dell’ordinanza ingiunzione, egli, quand’anche fosse vero che i verbali di contestazione non gli erano mai stati precedentemente notificati, avrebbe dovuto comunque proporre la propria opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione entro 30 giorni dalla relativa notifica.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, ossia, la mancata previa notifica del verbale costituisce pur sempre un vizio dell’ordinanza-ingiunzione, vizio che avrebbe dovuto essere fatto valere con l’opposizione a quest’ultima.

Difatti, chi riceve regolarmente la notifica d’una ordinanza-ingiunzione (o d’una cartella di pagamento), e non l’impugna, non potrà più far valere tali vizi in nessuna sede e ciò:

  • né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo;
  • né nell’eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione.

Si tratta di principi ripetutamente affermati dalla Corte di legittimità, secondo la quale: “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”.