Acconciatura, estetica – Conflavoro

L’anno 2022 il giorno 2 del mese di Novembre, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del  Consolato n° 6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

E

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato, con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi del Lavoratori

Premessa

Premesso che

  • In data 31/08/2020, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l’assistenza della Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri  benessere, con validità ed efficacia a far data dal 01/09/2020 – al 31/08/2023;
  • Considerate le caratteristiche specifiche delle imprese che operano nel settore dell’acconciatura e  dell’estetica, le Parti Sindacali in epigrafe al fine di tutelare l’occupazione e il ricollocamento del  personale, garantendo, per quanto possibile, il mantenimento dei posti di lavoro, ritengono necessario conformare la disciplina del CCNL suindicato. Per tali motivazioni, a seguito di ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste della Fesica-Confsal, in considerazione della difficile fase economica che le imprese e le famiglie si trovano a fronteggiare e le ripercussioni che essa ha generato sull’occupazione, sulla produttività e sulle vendite, le Parti Sindacali in epigrafe sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione con decorrenza 1° novembre 2022 e 1° febbraio 2023 e alla ridefinizione dell’Art. 72 (Proporzione numerica). Tali interventi, per altro, sono volti al rilancio dell’economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore di riferimento. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione della Tabella Retributiva acclusa al CCNL.
  • Sempre al fine di incoraggiare l’occupazione, anche favorendo l’assunzione di risorse umane giovani e con meno esperienza, si è addivenuti alla modifica della disciplina delle retribuzioni ridotte di cui all’Art. 24 (Tipologie di retribuzione).

    ***

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all’esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere.
Le seguenti variazioni entreranno in vigore a far data dal 1° novembre 2022, si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

Tipologie di retribuzione

1. Modifica Art. 24 (Tipologie di retribuzione)

Il comma 6 dell’Art. 24 viene così modificato e sostituito:
 
Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 1°, 2° e 3°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:

– primo anno: 7,5%
– secondo anno: 5%

Proporzione numerica

2. Modifica Art. 72 (Proporzione numerica)

Il comma 1 dell’Art. 72 viene così modificato e sostituito:

Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Resta salva la facoltà di assumere n. 3 lavoratori a termine nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e apprendisti.
A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra

Tabella retributiva

3. Modifica Tabella retributiva

La Tabella retributiva viene così modificata:
 

Inquadramento retributivoMinimi dal 1° novembre 2022Minimi dal 1° febbraio 2023
Primo livello€ 1.478,00€ 1.513,00
Secondo livello€ 1.351,00€ 1.382,00
Terzo livello€ 1.280,00€ 1.311,00
Quarto livello€ 1.207,00€ 1.236,00