Inps, convenzione per concessione di finanziamenti a pensionati

Con il messaggio del 1° dicembre 2022, n. 4357, l’Istituto Previdenziale rende nota la nuova convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2022, n. 226, riguardante la disciplina della concessione di finanziamenti da estinguersi dietro la cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento recante le “Disposizioni per la cessione del quinto”.

NOTA BENE: Il testo della convenzione è valido a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

Nello specifico, l’Inps ha revisionato le disposizioni nei seguenti ambiti:

  • dei tassi soglia convenzionali, per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento;
  • delle trattenute sulla pensione;
  • dei rinnovi di contratto;
  • degli oneri;
  • delle variazioni dei beneficiari quote mensili e altre modifiche;
  • delle responsabilità e adempimenti;
  • delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
  • degli oneri fiscali.

NOVITA’: La convenzione prevede che la disciplina in oggetto può trovare applicazione anche per le traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 (a tal proposito, l’Inps nei prossimi giorni pubblicherà un apposito messaggio).

L’Istituto precisa che la decorrenza della data di perfezionamento nonché dell’efficacia dell’accordo è subordinata alla data in cui l’istanza di convenzionamento sia stata formalizzata all’Inps:

  • prima del 31 dicembre 2022, e ove prima di tale data l’iter di convenzionamento si concluda positivamente e la convenzione venga sottoscritta validamente con modalità digitale, l’efficacia decorrerà dal 1° gennaio 2023;
  • a partire dal 1° gennaio 2023, la data di efficacia dell’accordo è quella in cui l’INPS viene a conoscenza, al termine della positiva conclusione dell’iter di convenzionamento, dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione medesima.