Cessione bonus energia ottobre/novembre 2022: opzioni da comunicare entro il 21 giugno 2023

Con provvedimento del 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello per la comunicazione della cessione dei bonus energia (con le relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche). La cessione deve essere comunicata dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023 per i crediti d’imposta a favore delle imprese energivore e non energivore, delle imprese a forte consumo di gas naturale e delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, riguardanti il periodo ottobre/novembre 2022. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro 30 giugno 2023.

La portata operativa del documento è molto importante poiché comporta l’estensione dell’ambito di applicazione del provvedimento dello scorso 30 giugno 2022, riguardante disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022, ai nuovi crediti d’imposta previsti per le spese sostenute nel mese di ottobre/novembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Per completezza, si ricorda che già con il provvedimento del 6 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad estendere l’ambito di applicazione del provvedimento appena citato del 30 giugno anche per la cessione dei bonus energia del III trimestre 2022.

In particolare, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni dei nuovi crediti d’imposta sono state approvate le nuove versioni del modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 6 ottobre 2022.

Quali sono i nuovi crediti d’imposta energie per le imprese?

Il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

-credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del DL n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

-credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del DL n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

-credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del DL n. 144 del 2022, pari al 30% delle spese sostenute;

-credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del DL n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;

-credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del DL n. 144 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

Quali sono i termini per l’utilizzo in compensazione?

Entro il 30 giugno 2023, sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 i credi d’imposta per:

– imprese energivore riguardanti ottobre/novembre 2022;

– imprese a forte consumo di gas naturale riguardanti ottobre/novembre 2022;

– imprese non energivore riguardanti ottobre/novembre 2022;

– imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale riguardanti ottobre/novembre 2022.

Diversamente, è utilizzabile entro il 31 marzo 2023:

-il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riguardante il quarto trimestre 2022.

Cessione dei crediti d’imposta: a quali condizioni?

In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

– il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);

– in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;

– il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.

Inoltre, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.

Con provvedimento 30 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con il provvedimento del 6 ottobre 2022, le disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta relative al terzo trimestre 2022.

Vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del 6 dicembre 2022 l’Agenzia ha disposto l’estensione delle disposizioni attuative del provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori nuovi crediti d’imposta soprarichiamati, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Di conseguenza, l’Agenzia ha approvato la nuova versione del modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 30 giugno 2022, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta.

Inoltre, il provvedimento recepisce le nuove scadenze previste, dall’articolo 1, commi 3 e 4, del DL n. 176 del 18 novembre 2022, per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022.

Cessione dei crediti d’imposta: quali termini per la comunicazione?

La cessione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023 per i crediti d’imposta a favore di:

– imprese energivore riguardanti ottobre/novembre 2022;

– imprese a forte consumo di gas naturale riguardanti ottobre/novembre 2022;

– imprese non energivore riguardanti ottobre/novembre 2022;

– imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale riguardanti ottobre/novembre 2022.

Entro lo stesso termine sono comunicate le cessioni dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022, specificati al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022.

In questo caso i cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023.

Diversamente, la cessione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 dicembre 2022 al 22 marzo 2023 per i crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riguardanti il quarto trimestre 2022.

In tal caso, i cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro 31 marzo 2023.

Ulteriori cessioni a soggetti qualificati

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta a soggetti qualificati deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini previsti dal nuovo provvedimento in commento per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta.

Sul punto si ricorda che il provvedimento 30 giugno 2022, richiamato espressamente dal nuovo documento dell’Agenzia delle Entrate, aveva previsto che dopo l’accettazione della cessione e in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l’intero importo, a favore di “soggetti qualificati”, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti, dopo l’accettazione della cessione e in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l’intero importo, esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati.

Questi ultimi cessionari possono solo utilizzare il credito in compensazione, anche in più soluzioni, non essendo prevista alcuna ulteriore cessione.

Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d’inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la Piattaforma cessione crediti.

Nel caso in cui i soggetti qualificati non intendano accettare la cessione del credito, sono tenuti a comunicarne il rifiuto tramite la Piattaforma apposita, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest’ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.