Definizione della lite esclusa se il ricorso è inammissibile

La Corte di Cassazione con sentenza 29343 del 10 ottobre 2022 ha statuito che non sono definibili le controversie tributarie nelle quali sia stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente nonché rigettato il successivo appello contro tale statuizione.

Respinta, dalla Suprema corte, l’istanza con cui un contribuente, parte di una controversia fiscale, aveva chiesto la sospensione del procedimento al fine di avvalersi della nuova definizione agevolata delle liti davanti alla Corte di legittimità.

La recente sanatoria delle liti pendenti in Cassazione – si rammenta – prevede, ai sensi dell’art. 5, comma 10,legge 130/2022 , che la sospensione, su apposita richiesta del contribuente, si applichi alle “controversie definibili”, intendendosi, per tali, quelle individuate dai precedenti commi da 1 a 4 dello stesso art. 5.

Queste, in particolari, coincidono con le liti tributarie pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione:

  • di valore non superiore a 100 mila euro e nelle quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • di valore non superiore a 50 mila euro, nelle quali l’Agenzia risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.

Orbene, nel caso esaminato, gli Ermellini hanno riconosciuto che ricorresse il requisito cronologico della pendenza e quello di valore della lite (controversia di valore inferiore a 50mila euro), mentre difettasse quello relativo all’esito dei giudizi di merito: il contribuente era rimasto soccombente in appello, essendo stata integralmente rigettata la sua impugnazione dopo che, in primo grado, il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.

Poiché – ha spiegato la Sezione tributaria della Cassazione – il legislatore non ha distinto l’esito processuale dei giudizi di merito da quello sostanziale, avendo preso in considerazione solo la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, anche la declaratoria di inammissibilità – nel caso di specie per tardività del ricorso introduttivo – integra un’ipotesi di soccombenza processuale del contribuente, rilevante ai fini dell’individuazione delle controversie definibili.

Il Collegio di legittimità, ha dunque ritenuto che il giudizio fiscale in parola non potesse essere sospeso, visto che l’Ufficio finanziario era risultato vittorioso in entrambi i gradi di merito.