Somministrazione a termine: vanno specificate le causali giustificative

La Corte di Cassazione con sentenza 29567 del 11 ottobre 2022 ha evidenziato che anche in presenza di un contratto di somministrazione a termine, come nell’ipotesi di contratto a tempo determinato, l’esistenza di una specifica causale giustificativa del termine apposto al contratto di lavoro assume autonoma rilevanza nel rapporto tra prestatore e somministratore, in relazione alle specifiche esigenze di quest’ultimo.

Difatti, pure in relazione al contratto di lavoro stipulato con il somministratore devono trovare applicazione le specifiche garanzie prefigurate dalla disciplina del contratto a termine, atteso che il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma comune di contratto di lavoro.

Il somministratore, nell’esercizio della sua attività, può infatti scegliere se avvalersi di lavoratori a tempo indeterminato o di lavoratori a termine e, in quest’ultimo caso, deve rispondere a un’oggettiva esigenza temporale dell’azienda di somministrazione, anche se riferibile alla sua ordinaria attività.

Nella vicenda esaminata, la Suprema corte ha accolto il ricorso con cui un lavoratore aveva censurato una decisione di merito nella quale era stato escluso, ai fini della valida apposizione del termine al contratto di somministrazione, la necessità della indicazione delle ragioni alla base dell’assunzione a tempo determinato, ritenendo sufficiente l’indicazione del contratto commerciale di somministrazione fra somministrato e impresa utilizzatrice.

Ai fini della valida apposizione del termine al contratto di somministrazione – ha invece concluso la Corte – devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riferite alla società utilizzatrice, non essendo sufficiente il mero riferimento al contatto commerciale di somministrazione.