Bonus energia dicembre 2022: pronti i codici tributo

Con la risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.

L’art. 1, comma 1, D.L. n. 176/2022 ha esteso i crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1, D.L. n. 144/2022 alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il successivo comma 2 estende anche il credito d’imposta previsto e disciplinato dal comma 1, secondo e terzo periodo, dell’art. 1, D.L. n. 144 in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022.

L’art. 1, D.L. n. 176/2022 stabilisce che i crediti d’imposta maturati per il mese di dicembre 2022, entro la data del 30 giugno 2023, siano utilizzati in compensazione, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Quindi, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 72/E/2022 ha istituito i codici tributo:

– 6993 – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

– 6994 – Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

– 6995 – Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

– 6996 – Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.