Imposta sostitutiva Tfr, versamento dell’acconto
E’ in scadenza il prossimo 16 dicembre il termine entro cui i datori di lavoro devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
Soggetti interessati
Il versamento deve essere effettuato dai soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dalle Amministrazioni dello Stato obbligate ad effettuare le ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti.
Modalità operative
L’imposta sostitutiva del 17%, imputata a riduzione del Fondo, è applicata sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno a partire dal 1° gennaio 2015 (in precedenza, l’imposta era dell’11%).
L’acconto, il cui saldo è versato il 16 febbraio 2023, è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente; in alternativa, è consentito determinare l’acconto in via presuntiva applicando il 90% alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno oggetto dell’acconto.
Base imponibile
La base imponibile è data dal Tfr maturato al 31 dicembre dell’anno precedente per i dipendenti in forza al 30 novembre dell’anno in corso; la somma delle quote di Tfr accantonato al Fondo è rivalutata tramite l’applicazione del tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Sulla base imponibile così determinata deve essere applicata l’imposta con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto al Tfr, corrispondente all’importo che risulta dividendo l’ammontare del trattamento medesimo, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al DLgs. n. 124/1993, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
Versamento
Il versamento si effettua tramite il modello F24, utilizzando il codice-tributo 1712 – Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta ed esponendo gli importi nella “Sezione Erario”.