Decontribuzione Sud: applicazione al 2023 e aumento massimali

L’INPS, con il messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022, interviene riguardo la decontribuzione Sud, che si applica, fino al 31 dicembre 2029, in misura pari:

– al 30% fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa per i territori svantaggiati del Mezzogiorno per i periodi di competenza da luglio a dicembre 2022, è stata necessaria l’approvazione da parte della Commissione europea con la decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del citato Temporary Crisis Framework.

Proroga regime di aiuto

La Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023,ritenendoche le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

Il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework è stato innalzato a:

– 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;

– 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l’INPS che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

Esclusioni

La decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.