CCNL Autostrade Anas

Stipulato in data 14 dicembre 2022, tra il Gruppo Anas e Filt Cgil, Fit Cisl, Uilpa, Ugl viabilità e logistica, Sada-Fast-Confsal, Snala-Cisal, il rinnovo del Ccnl per il personale dipendente del gruppo Anas. Il contratto ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

Si riportano di seguito le novità di maggior rilievo.

Minimi tabellari
Attesi gli aumenti previsti per l’adeguamento inflattivo per il triennio 2022-2024, gli importi dei nuovi minimi tabellari con decorrenza febbraio 2023settembre 2023 e settembre 2024, risultano i seguenti.

LivelloMinimi tabellari
dall’1/2/2023dall’1/9/2023dall’1/9/2024
A2.957,213.026,883.135,27
A12.464,342.522,412.612,73
B2.094,722.144,082.220,85
B11.909,841.954,842.024,84
B21.724,981.765,621.828,85
C1.416,971.450,351.502,29
C11.232,221.261,251.306,42


Una tantum
A copertura del periodo pregresso, al personale in servizio viene riconosciuta un’indennità una tantum pari ad € 450,00 riferita al livello B1, da erogare in due tranches come da seguente tabella.

LivelloUna tantum
febbraio 2023aprile 2023
A387,10309,68
A1322,58258,06
B274,19219,35
B1250,00200,00
B2225,81180,65
C185,48148,39
C1161,29129,03


Apprendistato
Limiti percentuali
La percentuale massima di apprendisti che la società può occupare viene elevata al 35% del personale in possesso della medesima professionalità da acquisire, ad esclusione di quelle relative a posizioni di coordinamento di strutture e unità organizzative anche elementari.

Durata
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal Ccnl sono così modificati:

  • 24 mesi per gli apprendisti dell’area dell’esercizio;
  • 30 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B1 – B2;
  • 36 mesi confermati per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B – A1.

Contratto a tempo determinato
Durata
Il contratto può avere una durata superiore a 12 mesi, non eccedente i 24 mesi, con il consenso del lavoratore, solo in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Proroga e/o rinnovo
Il contratto può essere prorogato e/o rinnovato, con il consenso del lavoratore, liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali previste per legge. La proroga è consentita per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.

Tirocini
La percentuale massima di tirocinanti che la società può ospitare in relazione all’attività dell’azienda, viene elevata al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato computati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Reperibilità
In merito ai criteri da seguire, in sede di contrattazione decentrata territoriale, nella programmazione dell’istituto, sono state apportate le seguente modifiche ai limiti massimi di reperibilità:

  • 2 giorni nel mese, con riferimento ai giorni di sabato, domenica e festivi;
  • 3 turni diurni (dalle 6.00 alle 22.00) e 2 turni notturni (dalle 22.00 alle 6.00) nella settimana.

Ferie
Al dipendente assunto prima del 1° gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie della seguente durata:

  • 34 giorni lavorativi, con prestazione su 6 giorni;
  • 30 giorni lavorativi, con prestazione su 5 giorni.

Il personale turnista ha diritto a 26 giorni di ferie, che vanno riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell’anno.
Al dipendente assunto dopo il 1° gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, il seguente periodo annuale di ferie:

Anni di servizioGiorni di ferie
su 6 ggsu 5 gg
Fino a 8 anni2422
Da 8 a 15 anni2725
Oltre i 15 anni3430

I predetti periodi di ferie assorbono e sostituiscono 2 dei giorni ex lege 937/1977. In sostituzione dei restanti giorni, di cui alla predetta legge, sono riconosciuti 2 giorni di permesso individuale retribuito anche frazionabile.