Riscossione crediti previdenziali: solo l’INPS è legittimato a contraddire

La Corte di Cassazione con ordinanza 31528 del 25 ottobre 2022 ha chiarito che in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all’ente impositore, anche quando si deduca l’omessa notificazione della cartella recante il credito che si reputa insussistente.

Difatti, è l’ente impositore l’unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Nel caso affrontato, un contribuente aveva agito nei confronti di Equitalia chiedendo di dichiarare la nullità di quattordici cartelle esattoriali, sul presupposto che mai gli fossero state notificate e che fossero dunque prescritti i crediti di natura previdenziale in esse indicati.

 La Cassazione ha rigettato le ragioni del ricorrente: nel giudizio esaminato, avente ad oggetto l’irregolarità della notificazione delle cartelle e la prescrizione del credito per omissioni contributive, si dibatteva pur sempre sul merito della pretesa, che il contribuente aveva contestato sotto plurimi profili.

Rispetto a tale oggetto, tuttavia, il concessionario era estraneo.

La carenza di legittimazione passiva di quest’ultimo era idonea, di per sé, a giustificare il rigetto dell’opposizione, escludendo l’operatività dei meccanismi d’integrazione del contraddittorio.

In vero, la parte che introduce il giudizio, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Nella specie, l’unico soggetto convenuto in giudizio era stato l’agente della riscossione e costui non era titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento.

Ne discendeva il difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi aveva agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.

Tale considerazione si rivelava dunque dirimente: la difettosa instaurazione del contraddittorio verso una parte estranea al rapporto sostanziale dedotto in causa rendeva ininfluente la questione dell’interesse del concessionario a contrastare le pretese del debitore.

In definitiva, andava condivisa la statuizione con cui la Corte di merito aveva affermato la carenza di legittimazione passiva di Equitalia in ordine a contestazioni attinenti al debito contributivo, con consequenziale rigetto dell’opposizione del contribuente.