Ministero della Salute, aggiornate le modalità di gestione dei casi COVID-19

Con la circolare 91260/2023, il Ministero della Salute fornisce le indicazioni in merito alla gestione della circolazione della SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023.

Nello specifico, si illustrano i fattori che facilitano la diffusione del virus e le possibili ricadute sul sistema sanitario, tra cui:

  • la comparsa di nuove varianti virali nella stagione fredda;
  • il grado di adesione alla campagna vaccinale relativamente alla 4° dose e l’osservanza delle misure igienico-sanitarie e comportamentali per la prevenzione della trasmissione;
  • soggiornare in ambienti chiusi durante l’inverno;
  • il grado di co-circolazione di altri virus respiratori e l’adesione alla campagna vaccinale anti-influenzale 2022-2023;
  • il grado di immunità/suscettibilità della popolazione nei confronti dell’infezione e della malattia grave;
  • la mobilità della popolazione;
  • gli effetti a lungo termine dell’infezione (Long COVID).

Altresì, la circolare in oggetto fornisce gli elementi utili per la gestione della circolazione del virus nella stagione fredda:

  • comunicazione del rischio tramite iniziative, dati epidemiologici, card social, locandine, circolari, avvisi, aggiornamenti sulla situazione epidemiologica, canali social istituzionali, campagna informativa sulla vaccinazione anti-Covid-19 e anti-influenzale;
  • attività di sorveglianza e monitoraggio;
  • vaccinazione per Covid-19 e anti-influenzale;
  • interventi non farmacologici (misure di isolamento, DPI, lavoro domiciliare, ventilazione degli ambienti chiusi);
  • gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2;
  • misure di organizzazione dei servizi sanitari (verificare la dotazione di posti letto in ricovero ordinario e regime di terapia intensiva/sub-intensiva, la disponibilità e corretta applicazione dei protocolli ospedalieri, l’approvvigionamento di materiali di consumo, strumentazione, dispositivi, farmaci, la disponibilità di personale sanitario formato, la dotazione e procedure delle RSA, le modalità e protocolli dell’assistenza a domicilio, l’efficacia della comunicazione esterna e interna.

Con la  circolare 51961/2022, il Ministero della Salute relativamente ai casi COVID-19 confermati fornisce le seguenti indicazioni:

  • per coloro che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
  • per coloro che sono sempre stati asintomatici l’isolamento può terminare anche prima dei 5 giorni, purchè gli stessi abbiano effettuato un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia con esito negativo;
  • per i soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, a seguito di un test antigenico o molecolare con esito negativo;
  • per gli operatori sanitari (asintomatici da almeno 2 giorni) l’isolamento potrà terminare laddove abbiano effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo;
  • per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

NOTA BENE: Al termine dell’isolamento è previsto l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie aeree di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo, altresì si raccomanda di evitare il contatto con persone ad alto rischio e/o ambienti affollati (tali indicazioni si interrompono in caso di negatività ad un test antigenico o molecolare).

Autosorveglianza

In caso di contatto stretto con soggetti positivi al Covid-19 trova applicazione il regime dell’autosorveglianza, ovvero l’obbligo indossare la mascherina di tipo FFP2 (al chiuso o in presenza di assembramenti) fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Gli operatori sanitari dovranno eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso positivo confermato.