Irap su compensi di sindaci. Necessario scorporare i redditi

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32272 del 2 novembre 2022 ha  chiarito che per aversi la non assoggettabilità all’irap  è necessario che l’attività sia svolta in modo individuale e separata rispetto a ulteriori attività espletate all’interno dello studio associato.

Nei fatti, una società chiedeva a rimborso la quota di Irap versata dall’associazione professionale sui compensi derivanti dagli incarichi di collegio sindacale rivestiti dai singoli associati. Ottenuta soddisfazione in primo grado, soccombeva di fronte alla Ctr e, pertanto, la controversia è giunta davanti ai giudici di Piazza Cavour.

In primo luogo i giudici hanno rammentato che l’esclusione dall’IRAP dei compensi per attività di sindaco da parte degli appartenenti ad associazione professionale richiede la prova che l’attività svolta individualmente dagli associati sia funzionalmente scollegata da quella dello studio professionale.

L’attività di sindaco viene dunque  esclusa dall’Irap qualora sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi, rispetto a un’attività individuale rilevante quale organo di una compagine terza.

E tale prova non deriva dalla produzione delle certificazioni uniche relative alle ritenute d’acconto operate dalle società nell’interesse delle quali i singoli professionisti associati avevano personalmente svolto la carica di sindaco.

Infatti, sostiene la Corte di legittimità, va ricordato il principio di diritto per cui presupposto dell’Irap è lo svolgimento di attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio o alla produzione di servizi.

In ciò sono incluse le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà di provare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività.

In conclusione, in tema di Irap, non ha diritto al rimborso il professionista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolge sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, a meno che sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti nonché verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori di attività.