Lavoratori somministrati nel 2022: obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio per evitare le sanzioni

Entro il 31 gennaio le società che hanno utilizzato lavoratori somministrati sono obbligate a comunicare, alle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2022 (1° gennaio – 31 dicembre).

Obbligo di comunicazione

L’obbligo comunicativo – contenuto nell’art. 36, comma 3, del TU sui contratti di lavoro (decreto legislativo 81/2015) – è presente in capo all’azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati e può essere realizzato anche per il tramite della associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato.

Qualora l’azienda abbia utilizzato somministrati da più agenzie per il Lavoro, potrà procedere ad un’unica comunicazione con i dati complessivi.

I dati obbligatoriamente richiesti sono:

– il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;

– la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi.

– il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

Il periodo di riferimento è l’anno 2022 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico. L’invio potrà avvenire tramite:

– consegna a mano;

– raccomandata con ricevuta di ritorno;

– posta elettronica certificata (PEC).

Ordinariamente, sono le agenzie di somministrazione che si attivano nel comunicare i dati all’azienda. Qualora l’azienda utilizzatrice non abbia ricevuto nulla, è consigliabile sollecitare l’invio dell’informativa, anche per avere un riscontro rispetto ai dati già in possesso.

Sanzione

Qualora l’azienda utilizzatrice non provveda all’assolvimento dell’obbligo comunicativo ovvero effettui una comunicazione non corretta rispetto all’effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati, il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro.

Altre comunicazioni

Per completezza di informazione, quelli che seguono sono gli altri obblighi di comunicazione in capo all’azienda utilizzatrice e/o all’agenzia di somministrazione, previsti dal Capo IV del D.Lgs. n. 81/2015 (TU dei contratti di lavoro).

Somministratore

– Informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

– Comunica per iscritto al lavoratore la data di inizio e la durata prevedibile della missione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore.

Utilizzatore

– Comunica al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.

– Comunica ai lavoratori somministrati i posti vacanti presso l’utilizzatore.

– Comunicazione scritta al somministratore ed al lavoratore nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto. Ove non provveda, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.

– Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare (riservato al somministratore), comunicazione scritta al somministratore degli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 legge n. 300/1970.

Utilizzo di lavoratori somministrati

Le agenzie per il Lavoro, per poter somministrare personale alle imprese, devono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, ed essere iscritte ad un albo informatico presente sempre presso il Ministero del Lavoro. Qualunque soggetto (anche gli stessi lavoratori) può verificarne l’iscrizione andando sul sito web ANPAL.

Infine, il legislatore ha espressamente vietato (art. 32, del D.Lgs. n. 81/2015) l’utilizzo di lavoratori somministrati in determinati momenti della vita dell’azienda utilizzatrice:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

c) presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;

d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.