Prestazioni occasionali e libretto famiglia: regole applicabili dal 2023

L’INPS, con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, esamina le novità in materia di gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro tramite l’utilizzo del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale.

Soggetti interessati

Possono utilizzare il Libretto Famiglia le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

a) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare.

Possono avvalersi del Libretto Famiglia anche le società sportive per remunerare le prestazioni occasionali rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale I seguenti soggetti:

– Professionisti

– lavoratori autonomi,

– imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura private

– Amministrazioni pubbliche.

Limite di compenso erogabile

Il limite di compenso, riferito all’anno civile, è relativo a:

a) ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

b) ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

c) prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

N.B. Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, a partire dal 2023, è stato aumentato a 10.000 euro l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori.

L’opportunità di ricorrere alle prestazioni accessorie risulta dunque di fatto raddoppiato rispetto al 2022, a condizione che ci sia una effettiva diversificazione dei prestatori.

Inoltre, sempre a partire dal 2023, è stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Limiti economici

Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile.

Permangono invece immutati i limiti di compenso pari a:

– 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

– 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

N.B. I medesimi limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 2007 93.29.1.

E’ possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro (lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 54-bis citato. Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori.

La misura del compenso massimo erogabile è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo nel caso in cui i prestatori siano:

1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

3) persone disoccupate;

4) percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Limite dimensionale

E’ stato elevato a dieci lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.

Alberghi e strutture ricettive

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale per la remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis.

E’ però vietato l’accesso alle prestazioni occasionali da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive del settore turismo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

N.B. In ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura

Dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, che potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate. Per il biennio 2023-2024, le imprese agricole possono ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria.