Omessa dichiarazione: la testimonianza del commercialista può essere decisiva

La Corte di cassazione con sentenza 42614 del 10 novembre 2023ha statuito che è ammissibile la prova per testi per difendersi dall’accusa penale di omessa dichiarazione.

E’ stata annullata, con rinvio, la sentenza di condanna pronunciata dai giudici di merito nei confronti del legale rappresentante di una società unipersonale in ordine al reato di cui all’art. 5 del  d.lgs 74/2000.

L’imprenditore risultava imputato per avere, al fine di evadere le imposte, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, evadendo il pagamento dell’Ires per un importo superiore alla soglia di punibilità.

Lo stesso si era rivolto alla Suprema corte deducendo, tra i motivi, una violazione di legge per mancata ammissione, a testimone, del commercialista della società, il quale, a suo dire, avrebbe ben potuto riferire in ordine all’ammontare dei costi deducibili e, in particolare, alla retribuzione mensile corrisposta al medesimo ricorrente, tali da abbattere la soglia di punibilità.

Gli Ermellini, nella loro decisione, hanno giudicato preliminare la disamina della predetta doglianza, inerente alla responsabilità e, quindi, avente una valenza potenzialmente assorbente sulle ulteriori prospettate censure.

Orbene, secondo il Collegio di legittimità era erronea l’affermazione contenuta nella decisione impugnata circa la non decisività della prova testimoniale richiesta in ordine al pagamento degli emolumenti all’amministratore, sull’assunto che la prova dell’effettiva erogazione può essere solo di natura documentale.

Il ragionamento della Corte territoriale era sbagliato in quanto utilizzava principi privatistici e tributari che pongono limitazioni della prova per testi: nessuna limitazione di tal genere, tuttavia, è prevista dalla legge processuale penale.

Un pagamento, infatti, in sede penale, può essere provato anche mediante prova testimoniale.

Questo senza contare che era evidente, nella specie, come l’assunzione della testimonianza del consulente – che, come detto, avrebbe potuto riferire o produrre documentazione contabile – era di decisiva rilevanza, essendo idonea ad infirmare la validità logica dell’impianto giustificativo a sostegno del decisum, potendo incidere sulla determinazione dell’imposta evasa e sul superamento delle soglie di legge.

Da qui l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio di merito.