Premi INAIL 2023: come effettuare il pagamento entro il 16 febbraio

Il mese di febbraio per i datori di lavoro, e loro intermediari, è centrale in relazione agli adempimenti conseguenti alla determinazione e al pagamento dei premi INAIL. In base a quanto disposto dall’art. 44 del T.U., il datore di lavoro deve effettuare il pagamento dei premi di autoliquidazione e quelli relativi alle rate delle polizze con premio speciale. Con l’evoluzione normativa, l’originale scadenza indicata nel T.U. è stata fissata al 16 febbraio che per l’anno 2023 non è oggetto di differimento. Il pagamento del premio può essere effettuato in unica soluzione o con le altre modalità previste dalla norma che devono essere comunicate all’INAIL dal datore di lavoro.

Il premio INAIL deve essere versato in via anticipata all’inizio del periodo assicurativo. Gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo ne hanno fissato la scadenza al 16 febbraio di ogni anno che, non cadendo di giorno festivo, per l’anno 2023 non subisce differimenti. Alla scadenza del 16 febbraio devono essere versati

– il premio risultante dalla autoliquidazione;

– le rate dei premi speciali;

– il premio risultante dalla autoliquidazione delle ditte cessate nel periodo dal 01.12 al 31.12.2022;

– il premio assicurativo previsto per il periodo transitorio dei giornalisti.

Vediamo quali sono le modalità di versamento previste dalla norma cogente.

Unica soluzione

È una modalità che non presenza particolarità poiché il datore di lavoro paga, entro la scadenza del 16 febbraio 2023, tutto l’importo a debito tramite il modello F24. Si rammenta che tramite il modello F24 è possibile effettuare le compensazioni con i crediti verso l’INAIL e gli altri enti che lo adottano. È opportuno sottolineare che alcune pubbliche amministrazioni devono effettuare il pagamento tramite il modello F24EP mentre per la eventuale compensazione devono utilizzare il modello F24 ordinario.

Per le pubbliche amministrazioni che non possono utilizzare il modello F24, i Tribunali e le Procure, ad esempio, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico tenendo in considerazione il regolamento di contabilità INAIL, in base al quale i pagamenti effettuati presso banche non convenzionate assumono come data di versamento il giorno in cui avviene l’accredito sul conto dell’istituto cassiere.

Quattro rate trimestrali

Questa modalità, introdotta prima dalla l. n. 449/1997 e successivamente integrata con la l. n. 144/1999 che hanno modificato l’art. 44 del T.U. prevede che il datore di lavoro possa versare in 4 parti a scadenza fissa maggiorate da interessi del 1,71%. Si tratta di una particolare rateazione poiché

– non è soggetta a revoca nell’ipotesi di tardato o mancato pagamento;

– il tasso di interesse è determinato dalla media degli interessi pagato dallo stato per il finanziamento del debito pubblico.

L’INAIL ha reso noto, insieme al tasso, i coefficienti che possono essere moltiplicati per la singola rata come nel prospetto che segue (il coefficiente deve essere applicato sul premio al netto della addizionale 1%).

RataScadenzaData pagamentoCoefficiente interessi
16.2.202316.2.2023
16.5.202317.5.20230,00416959
16.8.202321.8.20230,00847973
16.11.202316.11.20230,01278986
Attenzione – La volontà di utilizzare questa modalità di pagamento deve essere comunicata con la dichiarazione delle retribuzioni (anche senza retribuzioni da dichiarare) – Il mancato o tardato pagamento di una o più rate non comporta decadenze o revoche – Il tardato pagamento comporta l’applicazione delle sanzioni civili dalla scadenza della rata alla data di pagamento – Può essere rateizzata con la l. 389/1989 a rate mensili anche la rata scaduta e non pagata – L’INAIL può iscrivere a ruolo le singole rate

È opportuno ribadire che questa modalità non può essere applicata:

– al pagamento delle rate speciali;

– al pagamento del premio di autoliquidazione ditte cessate.

Rateazione l. n. 389/1989 – rate mensili di importo costante

Questa modalità di pagamento è stata gestita in modo non automatico fino al 29 luglio 2019 data a partire dalla quale è stato introdotto il servizio telematico dedicato. Oltre al servizio telematico, l’INAIL ha modificato anche le condizioni di gestione e di ammissione al beneficio. In sintesi, restano invariate le condizioni generali riferite al rispetto delle rateazioni chieste nel biennio precedente a quello nel quale si presenta la domanda e l’obbligo di rateizzare anche tutto il debito scaduto non iscritto a ruolo.

Il flusso di gestione si sviluppa come segue:

– entro il termine di scadenza del versamento, 16.2, il datore di lavoro trasmette la domanda tramite il servizio telematico senza effettuare versamenti indicando il numero delle rate (per un numero di rate superiori a 24 devono essere presentati gli allegati chiesti dalle disposizioni poiché il procedimento si sospende in attesa del parere del ministero del lavoro);

– il debito da rateizzare deve consentire la creazione di rate minime pari ad 150 euro comprensive di interessi;

– i funzionari INAIL effettuano il controllo formale e sostanziale proponendo l’accoglimento o la reiezione;

– nella ipotesi di accoglimento il piano di rateazione viene emesso da dirigente della sede per le rate fino a 12 ed un importo fino ad 256.000 euro; dal dirigente regionale nei restanti casi;

– il piano di ammortamento prevede il pagamento della 1° rata entro 15gg dalla domanda e 30gg successivi alla scadenza della 1°;

– non possono essere attive più di due rateazioni;

– nella ipotesi di compresenza di debito corrente e di debito scaduto devono essere presentate due rateazioni;

– non devono essere effettuati arrotondamenti in eccesso od in difetto ma deve essere versato l’importo indicato nel piano di rateazione;

– il tardato o mancato pagamento o il pagamento difforme dell’importo di una sola delle rate comporta la revoca del beneficio e l’immediata iscrizione a ruolo del debito restante.

Numero di riferimento da indicare in F24

Il numero di riferimento, che individua il premio versato, da indicare nel modello F24, è

a) 902023 per l’autoliquidazione:

– in unica soluzione

– per le 4 rate l. n. 449/1997 a scadenza fissa (rateazione ordinaria)

b) 80000x per i pagamenti effettuati a seguito della concessione della rateazione 389/1989. Il numero di riferimento dei piani di rateazione è composto dal numero “8” seguito dal numero delle rateazioni chieste (800001 per la prima, 800002 per la seconda e via di seguito)

c) il numero di riferimento assegnato dalla procedura INAIL per le rate speciali

d) il numero di riferimento attribuito dal servizio on line per la Autoliquidazione delle ditte cessate. Si precisa che questa autoliquidazione non può essere oggetto di pagamento in 4 rate mentre, alle condizioni di legge, è possibile presentare la domanda di rateazione ordinaria.

Considerazioni finali

Con il passaggio a regime ordinario dei premi speciali riferiti alle cooperative di facchinaggio, ippotrasportatori e barrocciai, il pagamento delle rate speciali è riferito solamente alle sostanze radio attive, agli apparecchi radiografici ed alla piccola pesca.

Altro punto di attenzione è da riferire ai contributi associativi che possono essere compensati con il credito riferito al premio mentre non è possibile compensare i premi INAIL a debito con i contributi associativi a credito che devono essere oggetto di domanda di rimborso da inoltrare alla associazione di categoria di riferimento.