Reati ambientali e responsabilità dell’ente: azienda sequestrabile

La Corte di Cassazione con sentenza 44372 del 22 novembre 2022 ha statuito che nell’ipotesi di asservimento della persona giuridica e del plesso aziendale alla realizzazione del reato ambientale, si configura una responsabilità dell’ente, in conseguenza dell’illecito presupposto ascritto al legale rappresentante, in concorso con gli altri amministratori della società.

A proposito del reato in questione, infatti, il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente – quale condizione per la configurabilità della responsabilità amministrativa della società – è particolarmente evidente, atteso che la commissione del reato stesso è finalizzata a conseguire indebiti ricavi dall’esercizio di attività in tutto o in parte abusive ovvero a trarre risparmi di spesa dall’esercizio stesso.

In tale disegno, risultano coinvolti tanto gli amministratori della società, additati come artefici del disegno illecito, quanto lo stesso compendio aziendale, strumentale alla realizzazione del fine illecito.

La Suprema corte ha respinto, giudicandola inammissibile per difetto di legittimazione, la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del patrimonio di una Srl.

La richiesta era stata presentata dal difensore nominato dal legale rappresentante della predetta società, contestualmente indagato per i reati da cui dipendevano gli illeciti configurabili a carico della compagine.

Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione, rilevabile d’ufficio, la richiesta di riesame di decreto di sequestro presentata dal difensore dell’ente nominato dall’amministratore che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.

In tema di responsabilità da reato degli enti, infatti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 del  d. lgs 231/2001.