Imprese ortofrutticole: in aiuto i fondi per il sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2023 il decreto 23 dicembre 2022 del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste che disciplina l’intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura».
Ambito di applicazione
L’aiuto è finalizzato a compensare i soggetti beneficiari e le loro imprese socie conferenti della perdita di reddito causata dell’incremento dei costi energetici, dall’aumento dei costi delle materie prime e dalla riduzione dei consumi dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, quale effetto correlato al deciso aumento del tasso inflattivo che sta impattando sulla capacità di spesa delle famiglie.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura», e stabilisce in particolare:
a) le risorse destinate alle imprese della filiera ortofrutticola che producono alimenti destinati alla produzione di prodotti di IV gamma;
b) l’oggetto di intervento;
c) i criteri per la determinazione dell’aiuto;
d) la procedura per l’ammissione all’aiuto;
e) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto.
Risorse disponibili
Le risorse allocate sul capitolo di spesa 7098, inerenti al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura», di provenienza dall’esercizio 2021, sono destinate per un ammontare pari a 10 milioni di euro ai soggetti beneficiari.
Soggetti beneficiari
Le risorse sono destinate alle O.P., A.O.P. e filiali riconosciute alla data del 1° marzo 2021 e, per loro tramite, ai soci produttori, aderenti sia in forma singola che associata, conferitori della materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma.
La ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari è così stabilita:
a) una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma;
b) una quota pari a 40,00% ai soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma.
Procedura di richiesta dell’aiuto
Le domande di aiuto saranno presentate al soggetto gestore dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni e dalle filiali, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.