Somministrazione schermata da appalto? Fatture per operazioni inesistenti
La Corte di Cassazione con sentenza 45114 del 28 novembre 2022 ha chiarito che costituiscono fatture per operazioni inesistenti anche quelle connesse al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti, come nel caso di fatture emesse in riferimento a un appalto di servizi, che costituisca, in realtà, lo “schermo” per occultare una somministrazione irregolare di manodopera.
E’ stata confermata, dalla Corte di cassazione, la condanna penale disposta in capo al legale rappresentante di una Srl, riconosciuto colpevole del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l’imputato aveva indicato nella dichiarazione fiscale relativa all’anno di imposta considerato, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre due società, al fine di evadere le imposte sui redditi.
Tali fatture avevano ad oggetto prestazioni derivanti da contratto di somministrazione irregolare di manodopera, schermato da quello di appalto di servizi.
Sul punto, gli Ermellini hanno ritenuto utile richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di fatture per operazioni inesistenti: tali sono anche “quelle che si connettono, ad esempio, al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti (inesistenza giuridica per simulazione relativa)”.
Più di recente, è stato puntualizzato che la fattura, al pari di tutti gli elementi equipollenti, deve contenere una rappresentazione veritiera di tutti gli elementi in grado di incidere su aspetti fiscalmente rilevanti, sicché assume rilevanza anche l’inesistenza giuridica, la quale si verifica ogniqualvolta la divergenza tra realtà e rappresentazione riguardi la natura della prestazione documentata in fattura, con ciò determinandosi un’alterazione del contenuto del documento contabile.
Tutto quanto sopra considerato, le fatture emesse con riferimento ad un appalto di servizi, il quale costituisce lo “schermo” per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, in violazione dei prescritti divieti:sono qualificabili come fatture connesse al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti;attengono ad una operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale.






