Addebito non provato? Licenziamento per giusta causa illegittimo

La Corte di Cassazione con ordinanza 35233 del 30 novembre 2022 ha chiarito che il  licenziamento per giusta causa è illegittimo se, in sede di impugnativa, il datore non prova i fatti addebitati al lavoratore.

La Corte di cassazione ha confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare che un avvocato aveva irrogato nei confronti di una propria dipendente, segretaria del suo studio professionale.

A quest’ultima era stato contestato di non aver avvisato il legale, in alcun modo, del pagamento a mani della stessa ricevuto da parte di un cliente e di aver lasciato incustodita la somma in oggetto.

Sia in primo che in secondo grado, però, il recesso era stato annullato, in considerazione della mancata dimostrazione dell’illecito riconducibile alla lavoratrice.

Difatti, in sede istruttoria non era stata in alcun modo dimostrata la consegna del predetto denaro, atteso anche che i testi escussi erano stati giudicati inattendibili.

Non potevano ritenersi provati, ciò posto, i fatti addebitati e posti alla base della sanzione espulsiva.

Il ricorrente, per contro, nella propria difesa si era soffermato su marginali difformità motivazionali che non potevano assumere, tuttavia, alcun rilievo in tale sede.