Inail, interessi e sanzioni civili aggiornati

Con la circolare 20 marzo 2023, n. 10, l’Inail rende noto l’aggiornamento del tasso di interesse di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori e della misura delle sanzioni civili.

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023, ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP), al 3,50%.

Pertanto, a partire dall’22 marzo 2023 il tasso di interesse per la rateazione dei debiti e quello per la determinazione della misura delle sanzioni civili è pari al:

  • 9,50%, per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 9%, per la misura delle sanzioni civili.

Restano invariati i pagamenti per le rateazioni già in corso, per le quali continuerà ad applicarsi il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Rateazioni dei debiti

La rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, prevede l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.

Il tasso di interesse aggiornato (9,50%) si applica per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a partire dal 22 marzo 2023.

Sanzioni civili

Ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che non ha versato i contributi o i premi ovvero che effettua il pagamento in ritardo, è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.

La sanzione civile non potrà essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Dal 22 marzo 2023 trova applicazione un tasso di interesse (9%) per le seguenti casistiche:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, in ogni caso entro dodici mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi/premi e sempreché sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Sanzioni civili, riduzione nei casi di procedure concorsuali

Si prevede la riduzione del tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali in favore delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, a patto che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Con la delibera del 17 gennaio 2002, n. 1, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:

  • la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, nei casi di mancato o ritardato pagamento;
  • la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali, in caso di evasione.

NOTA BENE: Nel caso in cui il tasso ufficiale di riferimento (ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998) diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Considerando che, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali (attualmente in vigore pari al 5%), a decorrere dall’22 marzo 2023 ai fini della riduzione della sanzione civile si applica:

  • il tasso dello 7% (misura del tasso di interesse legale) in caso di mancato o ritardato pagamento del premio;

il tasso del 7% (interesse legale aumentato di 2 punti) in caso di evasione.