Ultime FAQ ministeriali sul diritto allo smart working

Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato, il 22 marzo 2023, le risposte alle ultime domande ricevute in materia di diritto allo smart working, riconosciuti ai lavoratori fragili e ai lavoratori genitori di figli under 14 anni fino al 30 giugno 2023, come previsto dal c.d. Decreto Milleproroghe.

In particolare il Ministero del lavoro ha ribadito che dal 1° febbraio 2023, le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori “fragili” affetti da una delle patologie di cui al DM 4/02/2022 ed ai genitori con figli minori di 14 anni, aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile con durata “collocata” fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023 dovranno essere inoltrate soltanto mediante la procedura ordinaria con l’applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato “Lavoro agile”, anche in assenza dell’accordo individuale.

Chi aveva inviato una comunicazione con la procedura semplificata (attiva fino al 31 gennaio 2023) relativa ad un periodo di lavoro agile con termine al 31 marzo 2023 o senza indicazione del termine, dovrà, comunque, inviare una nuova comunicazione con la procedura ordinaria con decorrenza dal 1° aprile 2023.

Riguardo ai lavoratori fragili, il Ministero (rispondendo ad un’altra FAQ) sottolinea che il loro diritto al lavoro agile è assoluto. Infatti il legislatore ha previsto che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Invece, ai lavoratori genitori di figli under 14 anni di età deve essere riconosciuto il diritto allo smart working  solo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.