Settore forestale: criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023 il decreto 31 gennaio 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure a agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR – Contratti filiera settore forestale.

Ambito operativo

In particolare il decreto disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi, mentre gli interventi agevolativi saranno attuati con successivo provvedimento, che dettaglierà, quanto già previsto nel presente decreto, ed in particolare i termini e le modalità per la presentazione delle domande, nonché le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni.

Misure agevolative

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale, con procedura a «sportello», fino all’esaurimento delle risorse stanziate, applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti.

Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono programmi che coinvolgono almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera, con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a un milione e duecento mila euro (1.200.000,00 euro) e i cui singoli progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:

a) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno, connessi con l’attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;

b) investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;

c) investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 200.000 euro;

d) investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro.

Contratto di filiera

Il Contratto di filiera deve favorire processi di dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione forestale.

Soggetti proponenti e soggetti beneficiari

Sono soggetti proponenti del Contratto di filiera:

a) le società cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;

b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno;

c) gli enti pubblici;

d) le società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno;

e) le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;

f) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

g) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto direte al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

h) gli Accordi di foresta.

Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera i silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI).

Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le grandi imprese;

b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiaragli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

c) le imprese in difficoltà.