Atto di mera riscossione? Niente definizione agevolata della lite

La Corte di Cassazione con ordinanza 37401 del 21 dicembre 2022  ha statuito che non ci può essere la  definizione agevolata della lite avente ad oggetto un atto di mera riscossione.

E’ stato accolto, dalla Cassazione, il ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la declaratoria di estinzione di un giudizio pronunciata dalla CTR nella controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento su avviso di liquidazione di maggior imposta di registro, avviso impugnato e divenuto definitivo.

Diversamente dall’organo giudicante in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la controversia in oggetto fosse soggetta alla definizione agevolata.

La Corte di cassazione ha giudicato fondata la predetta doglianza, dopo aver richiamato il disposto dell’art. 6, comma 1 citato, secondo cui sono espressamente definibili solo le controversie aventi ad oggetto atti impositivi.

Nel caso esaminato, dunque, la CTR aveva errato nel ritenere che la controversia fosse soggetta alla definizione agevolata dato che la cartella in questione non costituiva il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale era stata comunicata ai contribuenti: essa non era un atto impositivo ma un atto di mera riscossione.