Asbestosi e mesotelioma: istanza per rendita e una tantum

Nella circolare n. 14 del 4 aprile 2023, l’INAIL interviene riguardo il Fondo per le vittime dell’amianto e la rendita aggiuntiva erogata per una patologia asbesto-correlata nella misura aumentata, pari al 17 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento.

Decorrenza della maggiorazione

Per l’anno 2023, la prestazione nella misura del 17% è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

Soggetti beneficiari sono:

a) i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall’Inail per una patologia asbesto-correlata;

b) i superstiti, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

Prestazione una tantum per malati di mesotelioma non professionale

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

Termini di presentazione della domanda

Gli aventi diritto devono presentare la domanda all’INAIL, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.