Alterco seguito da vie di fatto: sanzione conservativa, no recesso

La Corte di Cassazione con ordinanza 2518  del 27 gennaio 2023 ha statuito che è legittimo il recesso per giusta causa dell’operatore di metropolitana coinvolto in un alterco seguito da vie di fatto.

Nella vicenda al vaglio della Corte  un dipendente della metropolitana, operatore di pronto intervento nelle stazioni veniva licenziato a seguito di una colluttazione con un passeggero che stava facendo ingresso dai varchi di imbarco, tentando di fare passare con un unico biglietto altre due persone.

Secondo la Corte d’appello, l’episodio contestato al lavoratore era da considerare una deliberata aggressione e non un alterco accompagnato o seguito da vie di fatto o una rissa, per come invece era stato ritenuto dal giudice di prime cure, secondo cui il comportamento addebitato risultava tipizzato in una condotta punita con sanzione conservativa.

Il lavoratore si era rivolto alla Suprema corte per impugnare la decisione di secondo grado, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione di legge, asserendo di essere stato coinvolto in un alterco seguito da vie di fatto o rissa, di essere stato aggredito e curato al Pronto soccorso e di essersi legittimamente difeso.

Gli Ermellini hanno chiarito che il datore di lavoro, non può irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal CCNL in relazione ad una determinata infrazione.

Un determinato comportamento, invocato dal datore come giusta causa di recesso, qualora sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, non può formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, “salvo che non si accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva”.

Orbene, nel caso esaminato la Corte territoriale non aveva considerato che la nozione contenuta nella speciale normativa per gli autoferrotranvieri risultava di amplissima portata semantica e fenomenologica, a copertura di una vasta gamma di condotte, anche di significativa portata e di una certa violenza, prescindendo da elementi quali la provocazione o l’iniziale aggressione, e senza qualificazioni in termini di maggiore o minore gravità.