Indennità di mancato preavviso ammissibile al passivo fallimentare

La Corte di Cassazione con sentenza 3351 del 3 febbraio 2023 ha chiarito che nel caso in cui il curatore fallimentare decida di sciogliere il rapporto di lavoro, è legittimo che il lavoratore chieda di essere ammesso al passivo fallimentare per l’indennità sostitutiva del preavviso.

E’ stato accolto, dalla Cassazione, il ricorso promosso da un lavoratore contro la decisione di merito che aveva escluso dallo stato passivo del Fallimento della società, sua ex datrice di lavoro, il credito dallo stesso vantato per indennità sostitutiva di mancato preavviso.

La Sezione lavoro della Corte ha spiegato che nell’ipotesi in cui il curatore fallimentare opti, come nel caso in esame, per lo scioglimento del rapporto, esso cessa per effetto, non già della dichiarazione di fallimento ex se, bensì, in presenza di un giustificato motivo oggettivo quale, nella specie, la cessazione dell’attività di impresa, per effetto dell’esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi. 

In tali casi, il lavoratore, in assenza di un periodo di preavviso nel quale abbia potuto prestare la propria attività, matura il diritto alla relativa indennità sostitutiva, risultando legittimato, altresì, a richiederla mediante istanza di ammissione al passivo fallimentare.