Nulla osta al lavoro, è legge il decreto Cutro. Le novità

Modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea. Inasprimento delle pene per l’immigrazione clandestina. Programmazione triennale dei flussi migratori di lavoratori stranieri. Stretta sulla protezione internazionale. Sono le novità principali del DL Cutro (decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20), convertito, con modificazioni, in legge (legge 5 maggio 2023, n. 50) e recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

La legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, ha “gonfiato” l’articolato del DL Cutro, che oggi consta di 25 articoli (dai 12 inziali.)

Di seguito forniamo una sintesi delle più rilevanti novità per i datori di lavoro, di cui agli articoli da 1 a 5, del DL Cutro come modificato dalla legge di conversione, in vigore dal 6 maggio 2023.

Flussi migratori

In deroga al Testo unico delle leggi in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), l’articolo 1 del DL Cutro convertito in legge prevede che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri extraUE da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che, in caso di necessità, possano essere adottati, nel medesimo triennio, ulteriori D.P.C.M.

Le domande di rilascio del nulla osta al lavoro, presentate dai datori di lavoro (articoli 22, 24 e 26 TUI) e risultate eccedentarie, possono essere esaminate nell’ambito delle nuove quote eventualmente disponibili con gli ulteriori decreti. In tal caso, alla nuova domanda non sarà necessario accompagnare la documentazione richiesta, se già regolarmente presentata in prima istanza.

Sempre l’articolo 1 del DL Cutro stabilisce che con tali decreti:

  • siano assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari;
  • possano essere previste quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Infine, si dispone che, al di fuori delle quote massime consentite, possano essere autorizzati, secondo le normali procedure di rilascio del nulla osta al lavoro previste dagli articoli 22 e 24 TUI, in quanto compatibili, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

Rilascio di nulla osta al lavoro

Il DL Cutro, convertito in legge, semplifica le procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro, accelerandone i tempi. In particolare, l’articolo 2 prevede che:

  • il nulla osta debba essere rilasciato in ogni caso se, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, non siano state acquisite dalla questura informazioni della sussistenza di eventuali elementi ostativi;
  • l’eventuale sopravvenuto accertamento di elementi ostativi emersi dai controlli effettuati dalla questura o svolti, a campione, sui rapporti di lavoro dall’Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, determina la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonchè la revoca del permesso di soggiorno;
  • nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell’attività lavorativa in Italia.

Viene resa strutturale la disciplina, finora stabilita transitoriamente per le quote di ingresso di lavoratori stranieri relative agli anni 2021-2023, sulle verifiche obbligatorie di congruità e sul rilascio dell’asseverazione da parte dei professionisti dei lavoro (articolo 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12) e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

È confermata la non necessarietà dell’asseverazione per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro di un apposito protocollo di intesa.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, potrà effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure.

Istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine

L’articolo 3 del DL Cutro convertito in legge novella l’articolo 23 TUI in merito ai programmi ministeriali per lo svolgimento di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

Più nel dettaglio, la legge in oggetto estende l’ambito di tali attività alla formazione civico-linguistica e prevede, al di fuori delle quote massime consentite, la possibilità:

  • di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, all‘apolide e al rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, che completano le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. La domanda di visto di ingresso va presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla conclusione del corso con la conferma della disponibilità ad assumere edel datore di lavoro;
  • di promuovere, da parte del Ministero del lavoro, accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine;
  • transitoriamente per gli anni 2023 e 2024, per le organizzazioni dei datori di lavoro presenti nel CNEL , di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. I lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari (articolo 27, TUI) entro 3 mesi dalla conclusione del corso.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote massime di ingresso consentito.

Durata del permesso di soggiorno

L’articolo 4 modifica l’articolo 5 TUI allungando la durata dei permessi di soggiorno.Viene infatti stabilito che il rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare non possa superare la durata di 3 anni.

Minori stranieri non accompagnati

Introdotto dalla legge di conversione l’articolo 4-bis integra l’articolo 32 TUI recante la disciplina sul permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d’età.

In particolare, la novella prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo possa essere rilasciato, previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente:

  • ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri,
  • ai minori stranieri non accompagnati ammessi per un periodo non inferiore a 2 anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il permesso di soggiorno ha durata massima di un anno.

Settore agricolo

Viene infine stabilito che i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che non risultino assegnatari di manodopera, pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi, possano ottenere l’assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 (articolo 5).