Colf e badanti: rinnovato il CCNL

In data 4 maggio 2023, Federproprietà, Uppi, Confappi, Feder.casa-Confsal, con Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno rinnovato il CCNL per colf e badanti.

Minimi tabellari

Gli importi dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:

Conviventi

CategorieImporti mensili
1S1.482,94
11.419,60
2S1.083,26
21.039,58
3939,12
4859,81

Non conviventi

CategorieImporti orari
1S8,57
18,20
2S6,26
26,01
35,43
44,97

Assistenza notturna

Viene confermata la maggiorazione del 20% rispetto alle tariffe dei livelli di riferimento.

Presenza notturna

L’importo mensile è pari a € 678,13.

I minimi di retribuzione vengono inoltre adeguati annualmente in misura pari all’80% della variazione del costo della vita rilevato dall’ISTAT e le variazioni decorreranno dal 1° gennaio del 2° anno successivo all’entrata in vigore del CCNL 4 maggio 2023.

Vitto e alloggio

I valori dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio sono fissati in € 6,47 giornalieri (€ 2,26 per ciascun pasto ed € 1,95 per l’alloggio).

I valori convenzionali di vitto e alloggio vengono poi adeguati annualmente in misura pari al 100% della variazione del costo della vita rilevato dall’ISTAT. Le variazioni decorreranno dal 1° gennaio del 2° anno successivo all’entrata in vigore del CCNL 4 maggio 2023.

Aumenti periodici di anzianità

Viene precisato che gli aumenti maturano dal mese successivo al compiersi del biennio di servizio.

Orario normale

Durante il riposo intermedio di 2 ore, il lavoratore convivente può uscire dall’abitazione del datore di lavoro.

Riposo settimanale

Per i lavoratori conviventi, 24 ore consecutive delle 36 totali spettanti devono essere godute la domenica o nel giorno concordato tra le parti al momento dell’assunzione.

Per i lavoratori non conviventi il riposo settimanale è di 24 ore e deve essere goduto di domenica.

Ferie

Viene precisato che le ferie annuali sono pari a 26 giorni lavorativi.

Il lavoratore privo di cittadinanza italiana può accordarsi con il datore di lavoro per accumulare le ferie nell’arco massimo di un biennio.

Malattia

La conservazione del posto in caso di anzianità di servizio superiore a 12 mesi è elevata a 90 giorni di calendario.

Per le malattie superiori a 3 giorni, per aver diritto al rimborso da parte di Ebilcoba dell’indennità anticipata, il datore di lavoro deve dimostrare l’avvenuto pagamento all’Ente di almeno 12 mesi di contributi.

Nel caso di malattie superiori a 20 giorni, con assunzione di un sostituto, l’Ebilcoba rimborserà i contributi previdenziali dovuti al sostituto per 10 giorni (sempre che il datore di lavoro dimostri l’avvenuto pagamento all’Ente di almeno 12 mesi di contributi).

Infortunio sul lavoro

La conservazione del posto è pari ai seguenti giorni di calendario:

– 20, per anzianità fino a 12 mesi;

– 90, per anzianità oltre 12 mesi.

Assistenza integrativa

Il contributo per il finanziamento della bilateralità è elevato ad € 0,06 orari, di cui € 0,02 a carico del lavoratore.

Lavoro a termine

Nei contratti superiori a 12 mesi è richiesta una causale, quale, ad esempio, sostituzione di lavoratori malati, infortunati o in maternità, sostituzione di lavoratori in ferie, assistenza extra-domiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedale, casa di cura, residenze sanitarie, ecc.

La durata del contratto non può superare i 24 mesi.

A condizione che ci siano ragioni oggettive, sono consentite al massimo 4 proroghe del contratto, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e comunque per una durata complessiva di 24 mesi.

Decorrenza

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.