ENASARCO, giovani agenti: a chi e quando spettano le agevolazioni contributive

I giovani agenti neo iscritti alla Fondazione ENASARCO nel periodo 2021-2023, ovvero che, nello stesso periodo, ricevono un nuovo incarico di agenzia possono fruire di vantaggiose agevolazioni contributive. Lo prevede il Regolamento delle attività istituzionali come, da ultimo, modificato con l’introduzione dell’articolo 5 bis, recante nuove misure per i giovani agenti.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il Regolamento.

Fondazione ENASARCO e regolamento delle attività istituzionali

La Fondazione ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in aggiunta a prestazioni di solidarietà e di formazione, eroga ai professionisti con contratto di agenzia o rappresentanza (articoli 1742 e 1752 codice civile) le seguenti prestazioni previdenziali: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, pensione di inabilità e pensione di superstiti integrativa.

Le ultime novità sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021. Tra queste si annovera anche la previsione di un regime contributivo agevolato per i giovani agenti.

Regime contributivo agevolato per i giovani agenti

Al fine di agevolare l’accesso e la permanenza nella professione di agenti e rappresentante di commercio, l’articolo 5 bis Regolamento delle attività istituzionali riconosce interessanti agevolazioni contributive.

Le agevolazioni contributive sono riconosciute agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO nel periodo 2021-2023 o, in alternativa, per i già iscritti, nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia ricevuto nello stesso periodo;
  • non aver compiuto 31 anni di età alla data di conferimento dell’incarico;
  • svolgimento dell’attività di agenzia in forma individuale.

Aliquote agevolate

L’agente in possesso dei requisiti, per ciascun rapporto di agenzia, può contare sull’applicazione di un’aliquota contributiva e un minimale contributivo annuo ridotti.

Più nel dettaglio il contributo previdenziale obbligatorio è ridotto di:

  • 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività,
  • 8 punti percentuali per il secondo anno
  • 10 punti percentuali per il terzo anno;

Pertanto, l’aliquota contributiva da applicare, in luogo del 17% di base (di cui il 14% per il calcolo delle prestazioni previdenziali e il 3% per il ramo previdenza a titolo di solidarietà), è la seguente:

  • 11% per il 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività;
  • 9% per il 2° anno solare:
  • 7% per il 3° anno solare.

ATTENZIONE: Il contributo previdenziale è per metà a carico dell’impresa preponente e per l’altra metà a carico dell’agente.

Per ogni anno solare compreso nell’agevolazione viene inoltro è ridotto del 50% il minimale contributivo annuo (rivalutato annualmente).

Durata delle agevolazioni

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall’anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Automaticità dell’agevolazione

La Fondazione ENASARCO ha chiarito che:

  • la distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive;
  • In presenza di tutti i requisiti per aver diritto all’agevolazione al momento del conferimento online del mandato, il mandato viene automaticamente contraddistinto come “agevolato”.