Esonero contributivo per i lavoratori a due tempi e due vie

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti a due tempi e a doppia via per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. A ricordarlo è l’INPS con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023 che illustra le novità del decreto Lavoro (articolo 39, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), fornendo ai datori di lavoro le informazioni necessarie per elaborare le prossime buste paga e esporre i dati nel flusso Uniemens.

Per quanto non espressamente indicato nel messaggio n. 1932/2023, i datori di lavoro dovranno tenere conto dei precedenti interventi regolatori dell’Istituto.

Riduzione contributiva per il 2023  

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n.197) ha reintrodotto, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai dipendenti pubblici e privati, con esclusione dei lavoratori domestici.

L’esonero che, si ricorda, è solo a favore dei lavoratori e non incide sulla futura determinazione dell’assegno pensionistico, è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 “con i medesimi criteri e modalità” stabiliti dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234) e nelle seguenti misure percentuali:

  • 2% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l‘importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

NOTA BENE: Al riguardo, si rammenta che l’Istituto ha fornito indicazioni circa la predetta misura con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, mentre l’esonero di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, è stato illustrato con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.

Riduzione contributiva per il secondo semestre 2023

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il decreto Lavoro (articolo 39, comma 1, decreto-legge n. 48/2023) ha elevato del 4% le misure percentuali si esonero contributivo applicabili al primo semestre 2023 con una importante novità: la riduzione contributiva non ha effetto sul rateo di tredicesima.

La non applicabilità al rateo di tredicesima comporta la necessità, per il datore di lavoro, in fase di elaborazione della busta paga, di operare due distinti conteggi sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima.

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo si applica nella misura:

  • del 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
  • del 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13  mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Come abbiamo prima accennato, la maggiorazione prevista dal decreto Lavoro non rileva ai fini della tredicesima mensilità.

Pertanto, in relazione alla tredicesima mensilità, i datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.

Caso 1. Tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023

Sulla tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, si applica nella misura:

  • del 2% se la tredicesima mensilità non eccede l’importo di 2.692 euro;
  • del 3% se la tredicesima mensilità non eccede l’importo di 1.923 euro.

Caso 2. Tredicesima mensilità erogata mensilmente

Se la tredicesima mensilità è erogata mensilmente, la riduzione contributiva, relativamente al singolo rateo di tredicesima si applica nella misura del:

  • del 2% se il rateo mensile di tredicesima non eccede l’importo di 224 euro (2.692 euro/12);
  • del 3% se rateo mensile di tredicesima non eccede l’importo di 160 euro (1.923 euro/12).

Pertanto, nel rispetto delle soglie retributive indicate, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023 opera distintamente sulla retribuzione imponibile corrisposta nel mese (riduzione 6% o 7%,) e sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023 ovvero sui ratei di tredicesima qualora la stessa sia erogata nei singoli mesi (riduzione 2% o 3%).

Quadro operativo

Voci retributivePrimo semestre 2023  Secondo semestre 2023  
Retribuzione imponibile corrisposta nel meseRiduzione 2% o 3%Riduzione 6%  o 7%
Tredicesima mensilità corrisposta a dicembre 2023Riduzione 2% o 3%Riduzione 2% o 3%
Tredicesima mensilità corrisposta mensilmenteRiduzione 2% o 3%Riduzione 2% o 3%

Esposizione in Uniemens

L’INPS, con il messaggio n. 1932/2023, fornisce da ultimo le indicazioni operative per l’esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nel flusso Uniemens.

  • nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023 (a partire dal mese di competenza di luglio 2023, nel <CodiceCausale> dovrà essere inserito, per l’esonero del 6%, il valore “L094”, avente il nuovo significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e per l’esonero del 7%, il valore “L098”, avente il nuovo significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”
  • · per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per i quali sono stati istituiti i due nuovi Codici Recupero “48” e “49”, da utilizzare rispettivamente per l’esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023.
  • per i datori di lavoro agricoli, per i quali si dovranno utilizzare le modalità descritte nella circolare n. 43/2022.